CAPITOLO VII
I RELIGIOSI
ELEVATI ALL'EPISCOPATO
Can. 705 - Il
religioso elevato all'episcopato continua ad essere membro del suo istituto, ma
in forza del voto di obbedienza è soggetto solamente al Romano Pontefice e non
è vincolato da quegli obblighi che, nella sua prudenza, egli stesso giudichi
incompatibili con la propria condizione.
Can. 706 - Il
religioso di cui sopra: 1) se per la professione ha perduto il dominio dei suoi
beni, ricevendone altri ne ha l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; quanto
alla proprietà, il Vescovo diocesano e gli altri di cui al
[link] can. 381, §2, l'acquistano per la Chiesa
particolare; tutti gli altri per l'istituto, oppure per la Santa Sede, a
seconda che l'istituto abbia o no la capacità di possedere; 2) se per la
professione non ha perduto il dominio dei suoi beni ne ricupera l'uso,
l'usufrutto e l'amministrazione; e acquista per sé a pieno titolo quelli che
gli provengono in seguito; 3) in entrambi i casi, deve disporre secondo la
volontà degli offerenti per quei beni che gli provengono non a titolo
personale.
Can. 707 - §1. Il
religioso Vescovo emerito può scegliersi la sede in cui abitare, anche fuori
dalle case del proprio istituto, a meno che la Sede Apostolica non abbia
disposto altrimenti.
§2. Quanto al suo sostentamento conveniente e degno,
se il Vescovo è stato a servizio di una diocesi si osserverà il
[link] can. 402, §2, a meno che il suo istituto non
voglia provvedere a tale sostentamento; altrimenti la Sede Apostolica disporrà
in altro modo.
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