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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO II IL POPOLO DI DIO
    • PARTE TERZA GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
      • SEZIONE I GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
        • TITOLO II GLI ISTITUTI RELIGIOSI (Cann. 608 – 709)
          • CAPITOLO VIII  LE CONFERENZE DEI SUPERIORI MAGGIORI
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CAPITOLO VIII

 LE CONFERENZE DEI SUPERIORI MAGGIORI

Can. 708 - I Superiori maggiori possono utilmente associarsi in conferenze o consigli per conseguire più agevolmente, nell'unione delle forze, il fine proprio dei singoli istituti, salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito proprio di ognuno, sia per trattare affari di comune interesse, sia per instaurare un opportuno coordinamento e cooperazione con le conferenze dei Vescovi ed anche con i singoli Vescovi.

Can. 709 - Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persone giuridiche, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono.

 




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