TITOLO III
GLI ISTITUTI SECOLARI (Cann. 710 –
730)
Can. 710
L'istituto secolare è un istituto di vita consacrata
in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si
impegnano per la santificazione del mondo soprattutto operando all'interno di
esso.
Can. 711 - Un
membro di istituto secolare, in forza della consacrazione, non cambia la
propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al popolo di Dio,
salve le disposizioni del diritto a proposito degli istituti di vita
consacrata.
Can. 712 - Ferme
restando le disposizioni dei cann. [link] 598-601, le
costituzioni stabiliscano i vincoli sacri con cui vengono assunti nell'istituto
i consigli evangelici e definiscano gli obblighi che essi comportano, salva
sempre però, nello stile di vita, la secolarità propria dell'istituto.
Can. 713 - §1. I
membri di tali istituti esprimono e realizzano la propria consacrazione
nell'attività apostolica e come un fermento si sforzano di permeare ogni realtà
di spirito evangelico per consolidare e far crescere il Corpo di Cristo.
§2. I membri laici, nel mondo e dal di dentro del
mondo, partecipano della funzione evangelizzatrice della Chiesa sia mediante la
testimonianza di vita cristiana e di fedeltà alla propria consacrazione, sia
attraverso l'aiuto che danno perché le realtà temporali siano ordinate secondo
Dio e il mondo sia vivificato dalla forza del Vangelo. Essi offrono inoltre la
propria collaborazione per il servizio della comunità ecclesiale, secondo lo
stile di vita secolare loro proprio.
§3. I membri chierici sono di aiuto ai confratelli con
una peculiare carità apostolica, attraverso la testimonianza della vita
consacrata, soprattutto nel presbiterio, e in mezzo al popolo di Dio lavorano
alla santificazione del mondo con il proprio ministero sacro.
Can. 714 - I membri
degli istituti secolari conducano la propria vita nelle situazioni ordinarie
del mondo, soli, o ciascuno nella propria famiglia, o in gruppi di vita
fraterna a norma delle costituzioni.
Can. 715 - §1. I
membri chierici incardinati in una diocesi dipendono dal Vescovo diocesano,
salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto.
§2. Quelli invece che a norma del [link] can.
266, §3 vengono incardinati nell'istituto, se sono destinati alle
opere proprie dell'istituto o a funzioni di governo all'interno di esso,
dipendono dal Vescovo allo stesso modo dei religiosi.
Can. 716 - §1.
Tutti i membri partecipino attivamente alla vita dell'istituto secondo il
diritto proprio.
§2. I membri di uno stesso istituto conservino la
comunione tra loro curando con sollecitudine l'unità dello spirito e la vera
fraternità.
Can. 717 - §1. Le
costituzioni definiscano la forma di governo propria dell'istituto, la durata
in carica dei Moderatori e il modo della loro designazione.
§2. Nessuno sia designato come Moderatore supremo se
non è stato incorporato nell'istituto in modo definitivo.
§3. Coloro che nell'istituto hanno incarichi di
governo abbiano cura che sia conservata l'unità dello spirito e che sia
promossa l'attiva partecipazione dei membri.
Can. 718 -
L'amministrazione dei beni dell'istituto, che deve esprimere e favorire la
povertà evangelica, è regolata dalle norme del Libro V, I beni temporali della
Chiesa, e dal diritto proprio dell'istituto. Il diritto proprio deve parimenti
definire gli obblighi, specialmente di carattere economico, dell'istituto verso
i membri che ad esso dedicano la propria attività.
Can. 719 - §1. Per
rispondere fedelmente alla propria vocazione e perché la loro azione apostolica
scaturisca dall'unione con Cristo, i membri siano assidui all'orazione,
attendano convenientemente alla lettura delle sacre Scritture, osservino i
tempi di ritiro annuale e compiano le altre pratiche spirituali secondo il
diritto proprio.
§2. La celebrazione dell'Eucaristia, in quanto
possibile quotidiana, sia la sorgente e la forza di tutta la loro vita
consacrata.
§3. Si accostino liberamente e con frequenza al
sacramento della penitenza.
§4. Siano liberi di ricevere la necessaria direzione
della coscienza e di richiedere consigli in materia, se lo desiderano, anche ai
propri Moderatori.
Can. 720 - Il
diritto di ammettere nell'istituto per il periodo di prova oppure per assumere
i vincoli sacri, sia temporanei sia perpetui o definitivi, compete ai
Moderatori maggiori con il loro consiglio, a norma delle costituzioni.
Can. 721 - §1. È
ammesso invalidamente al periodo di prova iniziale: 1) chi non ha ancora
raggiunto la maggiore età; 2) chi è legato attualmente con un vincolo sacro ad
un istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita
apostolica; 3) chi è sposato, durante il matrimonio.
§2. Le costituzioni possono stabilire altri
impedimenti, anche per la validità dell'ammissione, o apporre altre condizioni.
§3. Per essere accettati si richiede inoltre la
maturità necessaria per condurre in modo conveniente la vita propria
dell'istituto.
Can. 722 - §1. La
prova iniziale sia ordinata allo scopo che i candidati prendano più chiara
coscienza della loro vocazione divina e di quella specifica dell'istituto, ne
vivano lo spirito e sperimentino il genere di vita ad esso proprio.
§2. I candidati siano opportunamente formati a
condurre una vita secondo i consigli evangelici e istruiti a trasformare
integralmente la propria esistenza in apostolato, adottando quelle forme di
evangelizzazione che meglio rispondano al fine, allo spirito e all'indole
dell'istituto.
§3. Le costituzioni devono definire il metodo e la
durata di tale prova, non inferiore a due anni, che precede il primo impegno
con vincoli sacri nell'istituto.
Can. 723 - §1.
Compiuto il tempo della prova iniziale il candidato che viene giudicato idoneo
assuma i tre consigli evangelici, confermati dal vincolo sacro, oppure lasci
l'istituto.
§2. Questa prima incorporazione, non inferiore a
cinque anni, sia temporanea a norma delle costituzioni.
§3. Trascorso tale periodo di tempo, il membro
giudicato idoneo sia ammesso all'incorporazione perpetua oppure a quella
definitiva, cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza.
§4. L'incorporazione definitiva è equiparata a quella
perpetua, in ordine a determinati effetti giuridici, che devono essere
stabiliti nelle costituzioni.
Can. 724 - §1. Dopo
il primo impegno con vincoli sacri, la formazione deve essere continuata
costantemente a norma delle costituzioni.
§2. I membri devono essere preparati di pari passo
tanto nelle scienze umane quanto in quelle divine; i Moderatori dell'istituto
sentano seriamente la responsabilità della loro continua formazione spirituale.
Can. 725 -
L'istituto può associare a sé, con qualche vincolo determinato dalle
costituzioni, altri fedeli che si impegnino a tendere alla perfezione
evangelica secondo lo spirito dell'istituto e a partecipare della sua stessa
missione.
Can. 726 - §1.
Trascorso il periodo dell'incorporazione temporanea il membro può liberamente
lasciare l'istituto, o per giusta causa può essere escluso dalla rinnovazione
dei vincoli sacri da parte del Moderatore maggiore, udito il suo consiglio.
§2. Il membro di incorporazione temporanea che lo
richieda spontaneamente, per grave causa può ottenere dal Moderatore supremo,
col consenso del suo consiglio, l'indulto di lasciare l'istituto.
Can. 727 - §1. Se
un membro incorporato con vincolo perpetuo vuole lasciare l'istituto, dopo
avere seriamente ponderato la cosa davanti al Signore deve chiederne l'indulto,
per mezzo del Moderatore supremo, alla Sede Apostolica se l'istituto è di
diritto pontificio; altrimenti anche al Vescovo diocesano, secondo quanto è
definito dalle costituzioni.
§2. Trattandosi di sacerdote incardinato nell'istituto
si osservi il disposto del [link] can. 693.
Can. 728 - Con la
legittima concessione dell'indulto di lasciare l'istituto cessano tutti i
vincoli, e insieme i diritti e gli obblighi derivanti dall'incorporazione.
Can. 729 - La
dimissione di un membro dall'istituto avviene a norma dei cann.
[link] 694 e [link] 695. Le
costituzioni definiscano altre cause di dimissione, purché siano
proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e
inoltre si osservi la procedura stabilita ai cann. [link] 697-700.
Al membro dimesso si applica il disposto del [link] can.
701.
Can. 730 - Per il
passaggio di un membro di istituto secolare ad un altro istituto secolare si
osservino le disposizioni dei cann. [link] 684, §§1, 2,
4 e [link] 685; per il passaggio invece a un
istituto religioso o ad una società di vita apostolica, o da questi ad un
istituto secolare, si richiede la licenza della Sede Apostolica, alle cui
disposizioni ci si deve attenere.
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