SEZIONE II
LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA (Cann. 731 –
746)
Can. 731 - §1. Agli
istituti di vita consacrata sono assimilate le società di vita apostolica i cui
membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della
società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile,
tendono alla perfezione della carità mediante l'osservanza delle costituzioni.
§2. Fra queste vi sono società i cui membri assumono i
consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni.
Can. 732 - Quanto è
stabilito nei cann. [link] 578-597 e
[link] 606 si applica anche alle società di vita
apostolica, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna società; alle
società di cui al [link] can. 731, §2, si applicano
anche i cann. [link] 598-602.
Can. 733 - §1. Una
casa viene eretta e una comunità locale viene costituita dall'autorità
competente della società previo consenso scritto del Vescovo diocesano, il
quale deve essere anche consultato quando si tratta della soppressione di
queste.
§2. Il consenso per l'erezione di una casa comporta il
diritto di avere almeno un oratorio, nel quale sia celebrata e custodita la
santissima Eucaristia.
Can. 734 - Il
governo della società è definito dalle costituzioni, osservati, secondo la
natura delle singole società, i cann. [link] 617-633.
Can. 735 - §1.
L'ammissione dei membri, il periodo di prova, l'incorporazione e la formazione
vengono determinati dal diritto proprio di ogni società.
§2. Per l'ammissione nella società si osservino le
condizioni stabilite dai cann. [link] 642-645.
§3. Il diritto proprio deve determinare il regolamento
per la prova e per la formazione, in consonanza con il fine e l'indole della
società, particolarmente in campo dottrinale, spirituale, apostolico, cosicché
i membri, riconoscendo la vocazione divina, siano convenientemente preparati
alla missione e alla vita della società.
Can. 736 - §1.
Nelle società clericali i chierici sono incardinati alla società stessa, a meno
che le costituzioni non dicano altrimenti.
§2. Per quanto riguarda il piano degli studi e la
recezione degli ordini, si seguano le norme previste per i chierici secolari,
fermo restando tuttavia il §1.
Can. 737 -
L'incorporazione comporta da parte dei membri gli obblighi e i diritti definiti
dalle costituzioni; da parte della società l'impegno di guidare i membri alla
realizzazione della propria vocazione secondo le costituzioni.
Can. 738 - §1.
Tutti i membri sono soggetti ai propri Moderatori a norma delle costituzioni in
ciò che riguarda la vita interna e la disciplina della società.
§2. Sono soggetti inoltre al Vescovo diocesano in ciò
che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre attività
apostoliche, attesi i cann. [link] 679-683.
§3. Le relazioni tra il membro incardinato nella
diocesi e il proprio Vescovo sono definite dalle costituzioni o da particolari
convenzioni.
Can. 739 - I
membri, oltre agli obblighi che secondo le costituzioni li toccano in quanto
tali, sono tenuti agli obblighi comuni ai chierici, a meno che non risulti
altrimenti dalla natura delle cose o dal contesto.
Can. 740 - I membri
devono abitare nella casa o nella comunità legittimamente costituita e
osservare la vita in comune a norma del diritto proprio; da questo sono pure
regolate le assenze dalla casa o dalla comunità.
Can. 741 - §1. Le
società e, se non è detto altrimenti nelle costituzioni, le loro parti e le
case, sono persone giuridiche e in quanto tali hanno la capacità di acquistare,
possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma delle disposizioni
del Libro V, I beni temporali della Chiesa, dei cann. [link] 636,
[link] 638 e [link] 639,
nonché del diritto proprio.
§2. Anche i membri, a norma del diritto proprio, hanno
la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali e di
disporne, ma tutto ciò che loro proviene in considerazione della società rimane
acquisito per la società stessa.
Can. 742 - L'uscita
e la dimissione dei membri non ancora incorporati in modo definitivo sono
regolate dalle costituzioni di ciascuna società.
Can. 743 - Un
membro incorporato definitivamente può ottenere dal Moderatore supremo, col
consenso del suo consiglio, l'indulto di lasciare la società, con la conseguente
cessazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'incorporazione, fermo
restando il disposto del [link] can. 693, a meno che
tale concessione non sia a norma delle costituzioni riservata alla Santa Sede.
Can. 744 - §1. È
parimenti riservato al Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, di
concedere a un membro incorporato definitivamente la licenza di passare ad
un'altra società di vita apostolica, venendo frattanto sospesi i diritti e gli
obblighi della propria società, fermo restando tuttavia il diritto di potervi
ritornare prima dell'incorporazione definitiva nella nuova società.
§2. Per il passaggio ad un istituto di vita
consacrata, o da questo ad una società di vita apostolica, si richiede la
licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere.
Can. 745 - Il
Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio può concedere a un membro
incorporato in modo definitivo l'indulto di vivere fuori della società,
tuttavia non oltre tre anni, rimanendo sospesi i diritti e gli obblighi
incompatibili con la sua nuova condizione; questi però rimane sotto la cura dei
Moderatori.
Se si tratta di un sacerdote, si richiede inoltre il
consenso dell'Ordinario del luogo in cui deve dimorare, rimanendo anche sotto
la sua cura e dipendenza.
Can. 746 - Per la
dimissione di un membro definitivamente incorporato si osservino, con gli
adattamenti del caso, i cann. [link] 694-704.
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