LIBRO TERZO
LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA (Cann.
747 – 755)
Can. 747 - §1. La
Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa
stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse
più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il
dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione
sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a
tutte le genti.
§2. È compito della Chiesa annunciare sempre e
dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure
pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i
diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.
Can. 748 - §1.
Tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose, che riguardano
Dio e la sua Chiesa, e, conosciutala, sono vincolati in forza della legge
divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla.
§2. Non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con
la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza.
Can. 749 - §1. Il
Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel
magistero quando, come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il
compito di confermare i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama
da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi.
§2. Anche il Collegio dei Vescovi gode
dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio
Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei
costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una
dottrina sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo,
conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro,
convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare
autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda
la fede o i costumi.
§3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente
definita, se ciò non consta manifestamente.
Can. 750 - Per fede
divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella
parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede
affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate,
sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e
universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli
sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare
qualsiasi dottrina ad esse contraria.
Can. 751 - Vien
detta eresia, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una
qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio
ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma,
il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i
membri della Chiesa a lui soggetti.
Can. 752 - Non
proprio un assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della
volontà deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il
Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il
magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i
fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.
Can. 753 - I
Vescovi, che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia
singolarmente sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili
particolari, anche se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono
autentici dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a
tale magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con
religioso ossequio dell'animo.
Can. 754 - Tutti i
fedeli sono tenuti all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti, che la
legittima autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per
proscrivere opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il
Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi.
Can. 755 - §1.
Spetta in primo luogo a tutto il Collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica
sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è
il ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a
promuovere per volontà di Cristo.
§2. Spetta parimenti ai Vescovi, e, a norma del diritto,
alle Conferenze Episcopali, promuovere la medesima unità e secondo che le
diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, impartire norme pratiche,
tenute presenti le disposizioni emanate dalla suprema autorità della Chiesa.
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