CAPITOLO I
LA PREDICAZIONE
DELLA PAROLA DI DIO
Can. 762 - Dal
momento che il popolo di Dio viene radunato in primo luogo dalla parola di Dio
vivente, che è del tutto legittimo ricercare dalle labbra dei sacerdoti, i
sacri ministri abbiano grande stima della funzione della predicazione, essendo
tra i loro principali doveri annunciare a tutti il Vangelo di Dio.
Can. 763 - È
diritto dei Vescovi predicare dovunque la parola di Dio, non escluse le chiese
e gli oratori degli istituti religiosi di diritto pontificio, a meno che il
Vescovo del luogo in casi particolari non lo abbia negato espressamente.
Can. 764 - Salvo il
disposto del [link] can. 765, i presbiteri e i diaconi
godono della facoltà di predicare dovunque, da esercitare con il consenso
almeno presunto del rettore della chiesa, a meno che la medesima facoltà non
sia stata ristretta o tolta del tutto da parte dell'Ordinario competente, o per
legge particolare si richieda la licenza espressa.
Can. 765 - Per
predicare ai religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del
Superiore competente a norma delle costituzioni.
Can. 766 - I laici
possono essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in
determinate circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari
l'utilità lo consigli, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, e
salvo il [link] can. 767, §1.
Can. 767 - §1. Tra
le forme di predicazione è eminente l'omelia, che è parte della stessa liturgia
ed è riservata al sacerdote o al diacono; in essa lungo il corso dell'anno
liturgico siano esposti dal testo sacro i misteri della fede e le norme della
vita cristiana.
§2. Nei giorni di domenica e nelle feste di precetto,
in tutte le Messe che si celebrano con concorso di popolo, si deve tenere
l'omelia né la si può omettere se non per grave causa.
§3. Si raccomanda caldamente che, se si dà un
sufficiente concorso di popolo, si tenga l'omelia anche nelle Messe che vengono
celebrate durante la settimana, soprattutto quelle celebrate nel tempo di
avvento e di quaresima o in occasione di qualche festa o di un evento luttuoso.
§4. Spetta al parroco o al rettore della chiesa curare
che queste disposizioni siano osservate religiosamente.
Can. 768 - §1. I
predicatori della parola divina propongano in primo luogo ai fedeli ciò che è
necessario credere e fare per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini.
§2. Impartiscano ai fedeli anche la dottrina che il
magistero della Chiesa propone sulla dignità e libertà della persona umana,
sull'unità e stabilità della famiglia e sui suoi compiti, sugli obblighi che
riguardano gli uomini uniti nella società, come pure sul modo di disporre le
cose temporali secondo l'ordine stabilito da Dio.
Can. 769 - La
dottrina cristiana sia proposta in modo conforme alla condizione degli uditori
e adattato alle necessità dei tempi.
Can. 770 - I parroci
in tempi determinati, secondo le disposizioni del Vescovo diocesano,
organizzino quelle predicazioni, che denominano esercizi spirituali e sacre
missioni, o altre forme adattate alle necessità.
Can. 771 - §1. I
pastori delle anime, soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti che la
parola di Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per la loro
condizione di vita non usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura
pastorale o ne sono totalmente privi.
§2. Provvedano pure che l'annuncio del Vangelo giunga
ai non credenti che vivono nel territorio, dal momento che la cura delle anime
deve comprendere anche loro, non altrimenti che i fedeli.
Can. 772 - §1. Per
ciò che concerne l'esercizio della predicazione, si osservino inoltre da tutti
le norme date dal Vescovo diocesano.
§2. Per parlare sulla dottrina cristiana mediante la
radio o la televisione, siano osservate le disposizioni date dalla Conferenza
Episcopale.
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