CAPITOLO II
L'ISTRUZIONE
CATECHETICA
Can. 773 - È dovere
proprio e grave soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del
popolo cristiano, affinché la fede dei fedeli, per mezzo dell'insegnamento
della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, diventi viva, esplicita
e operosa.
Can. 774 - §1. La
sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità
ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte.
§2. I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri
all'obbligo di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella
pratica della vita cristiana; sono vincolati da una pari obbligazione, coloro
che ne fanno le veci e i padrini.
Can. 775 - §1.
Osservate le disposizioni date dalla Sede Apostolica, spetta al Vescovo
diocesano emanare norme circa la materia catechetica e parimenti provvedere che
siano disponibili gli strumenti adatti per la catechesi, preparando anche un
catechismo, se ciò sembrasse opportuno, e altresì favorire e coordinare le
iniziative catechistiche.
§2. Spetta alla Conferenza Episcopale, se pare utile,
curare che vengano pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa
approvazione della Sede Apostolica.
§3. Presso la Conferenza Episcopale può essere
istituito l'ufficio catechistico, con la precipua funzione di offrire aiuto
alle singole diocesi in materia catechetica.
Can. 776 - Il
parroco, in forza del suo ufficio, è tenuto a curare la formazione catechetica
degli adulti, dei giovani e dei fanciulli; a tal fine adoperi la collaborazione
dei chierici addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita
consacrata come pure delle società di vita apostolica, tenuto conto dell'indole
di ciascun istituto, e altresì dei fedeli laici, soprattutto dei catechisti;
tutti questi, se non sono legittimamente impediti, non ricusino di prestare
volentieri la loro opera. Nella catechesi familiare, promuova e sostenga il
compito dei genitori, di cui al [link] can. 774, §2.
Can. 777 - In modo
peculiare il parroco, tenute presenti le norme stabilite dal Vescovo diocesano,
curi: 1) che si impartisca una catechesi adatta in vista della celebrazione dei
sacramenti; 2) che i fanciulli, mediante l'istruzione catechetica impartita per
un congruo tempo, siano debitamente preparati alla prima ricezione dei sacramenti
della penitenza e della santissima Eucaristia, come pure al sacramento della
confermazione; 3) che i medesimi, ricevuta la prima comunione, abbiano una più
abbondante e più profonda formazione catechetica; 4) che l'istruzione
catechetica sia trasmessa anche a quelli che sono impediti nella mente o nel
corpo, per quanto lo permette la loro condizione; 5) che la fede dei giovani e
degli adulti, con svariate forme e iniziative, sia difesa, illuminata e fatta
progredire.
Can. 778 - I
Superiori religiosi e delle società di vita apostolica curino che nelle proprie
chiese, scuole o altre opere in qualunque modo loro affidate, venga impartita
diligentemente l'istruzione catechetica.
Can. 779 - L'istruzione
catechetica sia trasmessa con l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e
strumenti di comunicazione sociale, che sembrano più efficaci perché i fedeli,
in modo adatto alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure alle
condizioni di vita, siano capaci di apprendere più pienamente la dottrina
cattolica e di tradurla in pratica in modo più conveniente.
Can. 780 - Gli
Ordinari dei luoghi curino che i catechisti siano debitamente preparati a
svolgere bene il loro incarico, che cioè venga loro offerta una formazione
continua, e che conoscano in modo appropriato la dottrina della Chiesa e
imparino teoreticamente e praticamente i principi delle discipline pedagogiche.
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