TITOLO II
L'AZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA (Cann. 781
– 792)
Can. 781
Dal momento che tutta quanta la Chiesa è per sua
natura missionaria e che l'opera di evangelizzazione è da ritenere dovere
fondamentale del popolo di Dio, tutti i fedeli, consci della loro
responsabilità, assumano la propria parte nell'opera missionaria.
Can. 782 - §1. La
suprema direzione e coordinamento delle iniziative e delle attività riguardanti
l'opera missionaria e la cooperazione per le missioni, compete al Romano
Pontefice e al Collegio dei Vescovi.
§2. I singoli Vescovi, in quanto garanti della Chiesa
universale e di tutte le Chiese, abbiano una peculiare sollecitudine per
l'opera missionaria, soprattutto suscitando, favorendo e sostenendo le
iniziative missionarie nella propria Chiesa particolare.
Can. 783 - I membri
degli istituti di vita consacrata, dal momento che si dedicano al servizio
della Chiesa in forza della stessa consacrazione, sono tenuti all'obbligo di
prestare l'opera loro in modo speciale nell'azione missionaria, con lo stile
proprio dell'istituto.
Can. 784 - I
missionari, vale a dire coloro che sono mandati dalla competente autorità
ecclesiastica a compiere l'opera missionaria, possono essere designati fra gli
autoctoni o no, sia chierici secolari, sia membri degli istituti di vita consacrata
o delle società di vita apostolica, sia altri fedeli laici.
Can. 785 - §1.
Nello svolgimento dell'opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè
fedeli laici debitamente istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto
la guida del missionario, si dedichino a proporre la dottrina evangelica e a
organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità.
§2. I catechisti siano formati nelle scuole a ciò
destinate o, dove queste mancano, sotto la guida dei missionari.
Can. 786 - L'azione
propriamente missionaria, per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei
popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata, viene assolta dalla
Chiesa soprattutto mandando gli annunziatori del Vangelo fino a quando le nuove
Chiese non siano pienamente costituite, vale a dire quando siano dotate di
forze proprie e di mezzi sufficienti, per cui esse stesse siano capaci da sé di
compiere l'opera di evangelizzazione.
Can. 787 - §1. I
missionari, con la testimonianza della vita e della parola, istituiscano un
dialogo sincero con i non credenti in Cristo, perché, con procedimento adatto
al loro ingegno e cultura, si aprano loro le vie per le quali possano essere
condotti a conoscere l'annuncio evangelico.
§2. Curino d'istruire nelle verità della fede coloro
che giudicano preparati a ricevere l'annuncio evangelico, in modo tale che essi
stessi, chiedendolo liberamente, possano essere ammessi a ricevere il battesimo.
Can. 788 - §1.
Quelli che avranno manifestato la volontà di abbracciare la fede in Cristo,
compiuto il tempo del precatecumenato, siano ammessi con le cerimonie
liturgiche al catecumenato, e i loro nomi siano scritti nell'apposito libro.
§2. I catecumeni, per mezzo dell'istruzione e del
tirocinio della vita cristiana, siano adeguatamente iniziati al mistero della
salvezza e vengano introdotti a vivere la fede, la liturgia, la carità del
popolo di Dio e l'apostolato.
§3. Spetta alla Conferenza Episcopale emanare statuti
con cui ordinare il catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei
catecumeni, e quali prerogative si debbano loro riconoscere.
Can. 789 - I
neofiti siano formati con un'istruzione appropriata a conoscere più
profondamente la verità evangelica e ad adempiere i doveri assunti per mezzo
del battesimo; siano compenetrati da un sincero amore verso Cristo e la sua
Chiesa.
Can. 790 - §1. Nei
territori di missione spetta al Vescovo diocesano: 1) promuovere, guidare e
coordinare le iniziative e le opere, che tendono all'azione missionaria; 2)
curare che siano stipulate le debite convenzioni con i Moderatori degli
istituti che si dedicano all'opera missionaria, e che le relazioni con i
medesimi tornino a bene della missione.
§2. Alle disposizioni emanate dal Vescovo diocesano di
cui al §1, n. 1, sono sottoposti tutti i missionari, anche religiosi e i loro
aiutanti che vivono nella circoscrizione a lui soggetta.
Can. 791 - Nelle
singole diocesi per favorire la cooperazione missionaria: 1) si promuovano le
vocazioni missionarie; 2) sia deputato un sacerdote per promuovere
efficacemente le iniziative a favore delle missioni, soprattutto le Pontificie
Opere Missionarie; 3) si celebri la giornata annuale per le missioni; 4) sia
versato ogni anno un congruo contributo per le missioni, da trasmettere alla
Santa Sede.
Can. 792 - Le
Conferenze Episcopali istituiscano e promuovano opere, per mezzo delle quali
coloro che dalle terre di missione si recano nel territorio delle medesime
Conferenze per ragioni di lavoro o di studio, siano accolti fraternamente e
vengano aiutati con una adeguata cura pastorale.
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