TITOLO
III
L'EDUCAZIONE
CATTOLICA (Cann. 793 – 821)
Can. 793
§1. I genitori, come pure coloro che ne fanno le veci,
sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto di educare la prole; i genitori
cattolici hanno anche il dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle
istituzioni attraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano
provvedere nel modo più appropriato all'educazione cattolica dei figli.
§2. È diritto dei genitori di usufruire anche degli
aiuti che la società civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare
l'educazione cattolica dei figli.
Can. 794 - §1. A
titolo speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa, alla
quale è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano
in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana.
§2. È dovere dei pastori delle anime disporre ogni
cosa, perché tutti i fedeli possano fruire dell'educazione cattolica.
Can. 795 - Dal
momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della
persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune delle
società, i fanciulli e i giovani siano coltivati in modo da poter sviluppare
armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un
più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano
preparati a partecipare attivamente alla vita sociale.
|