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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO TERZO LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA (Cann. 747 – 755)
        • TITOLO III L'EDUCAZIONE CATTOLICA (Cann. 793 – 821)
          • CAPITOLO II  LE UNIVERSITÀ CATTOLICHE E GLI ALTRI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI
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CAPITOLO II

 LE UNIVERSITÀ CATTOLICHE E GLI ALTRI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI

Can. 807 - È diritto della Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad una più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona umana e altresì ad adempiere la funzione d'insegnare della Chiesa stessa.

Can. 808 - Nessuna università di studi, benché effettivamente cattolica, porti il titolo ossia il nome di università cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica.

Can. 809 - Le Conferenze Episcopali curino che ci siano, se possibile e conveniente, università di studi o almeno facoltà, distribuite in modo appropriato nel loro territorio, nelle quali le diverse discipline, salvaguardata senza dubbio la loro autonomia scientifica, siano studiate e insegnate, tenuto conto della dottrina cattolica.

Can. 810 - §1. È dovere dell'autorità competente secondo gli statuti provvedere che nelle università cattoliche siano nominati docenti i quali, oltre che per l'idoneità scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e per probità di vita, e che, mancando tali requisiti, osservato il modo di procedere definito dagli statuti, siano rimossi dall'incarico.

§2. Le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani interessati hanno il dovere e il diritto di vigilare, che nelle medesime università siano osservati fedelmente i principi della dottrina cattolica.

Can. 811 - §1. L'autorità ecclesiastica competente curi che nelle università cattoliche sia eretta la facoltà o l'istituto o almeno la cattedra di teologia, in cui vengano impartite lezioni anche agli studenti laici.

§2. Nelle singole università cattoliche si tengano lezioni, nelle quali si trattino precipuamente le questioni teologiche connesse con le discipline delle medesime facoltà.

Can. 812 - Coloro che in qualunque istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono avere il mandato della competente autorità ecclesiastica.

Can. 813 - Il Vescovo diocesano abbia una intensa cura pastorale degli studenti, anche erigendo una parrocchia, o almeno per mezzo di sacerdoti a ciò stabilmente deputati, e provveda che presso le università, anche non cattoliche, ci siano centri universitari cattolici, che offrano un aiuto soprattutto spirituale alla gioventù.

Can. 814 - Le disposizioni, date per le università, si applicano a pari ragione agli altri istituti di studi superiori.




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