CAPITOLO II
LE UNIVERSITÀ
CATTOLICHE E GLI ALTRI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI
Can. 807 - È diritto
della Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad
una più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della
persona umana e altresì ad adempiere la funzione d'insegnare della Chiesa
stessa.
Can. 808 - Nessuna
università di studi, benché effettivamente cattolica, porti il titolo ossia il
nome di università cattolica, se non per consenso della competente autorità
ecclesiastica.
Can. 809 - Le Conferenze
Episcopali curino che ci siano, se possibile e conveniente, università di studi
o almeno facoltà, distribuite in modo appropriato nel loro territorio, nelle
quali le diverse discipline, salvaguardata senza dubbio la loro autonomia
scientifica, siano studiate e insegnate, tenuto conto della dottrina cattolica.
Can. 810 - §1. È
dovere dell'autorità competente secondo gli statuti provvedere che nelle
università cattoliche siano nominati docenti i quali, oltre che per l'idoneità
scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e per probità di
vita, e che, mancando tali requisiti, osservato il modo di procedere definito
dagli statuti, siano rimossi dall'incarico.
§2. Le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani
interessati hanno il dovere e il diritto di vigilare, che nelle medesime
università siano osservati fedelmente i principi della dottrina cattolica.
Can. 811 - §1. L'autorità
ecclesiastica competente curi che nelle università cattoliche sia eretta la
facoltà o l'istituto o almeno la cattedra di teologia, in cui vengano impartite
lezioni anche agli studenti laici.
§2. Nelle singole università cattoliche si tengano lezioni,
nelle quali si trattino precipuamente le questioni teologiche connesse con le
discipline delle medesime facoltà.
Can. 812 - Coloro
che in qualunque istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche,
devono avere il mandato della competente autorità ecclesiastica.
Can. 813 - Il
Vescovo diocesano abbia una intensa cura pastorale degli studenti, anche
erigendo una parrocchia, o almeno per mezzo di sacerdoti a ciò stabilmente deputati,
e provveda che presso le università, anche non cattoliche, ci siano centri
universitari cattolici, che offrano un aiuto soprattutto spirituale alla
gioventù.
Can. 814 - Le
disposizioni, date per le università, si applicano a pari ragione agli altri
istituti di studi superiori.
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