Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO TERZO LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA (Cann. 747 – 755)
        • TITOLO III L'EDUCAZIONE CATTOLICA (Cann. 793 – 821)
          • CAPITOLO III  LE UNIVERSITÀ E LE FACOLTÀ ECCLESIASTICHE
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

CAPITOLO III

 LE UNIVERSITÀ E LE FACOLTÀ ECCLESIASTICHE

Can. 815 - La Chiesa, in forza della sua funzione di annunciare la verità rivelata, ha proprie università o facoltà ecclesiastiche per l'investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre, e per istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline.

Can. 816 - §1. Le università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro superiore direzione.

§2. Le singole università e facoltà ecclesiastiche devono avere i propri statuti e l'ordinamento degli studi approvati dalla Sede Apostolica.

Can. 817 - Nessuna università o facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa.

Can. 818 - Le disposizioni date per le università cattoliche nei cann.  [link] 810,  [link] 812 e  [link] 813, hanno valore anche per le università e facoltà ecclesiastiche.

Can. 819 - Nella misura in cui lo richieda il bene della diocesi o dell'istituto religioso o anzi della stessa Chiesa universale, i Vescovi diocesani o i Superiori competenti degli istituti devono inviare alle università o facoltà ecclesiastiche giovani, chierici e religiosi, che si segnalino per indole, virtù e ingegno.

Can. 820 - I Moderatori e i professori delle università e facoltà ecclesiastiche procurino che le diverse facoltà dell'università collaborino vicendevolmente, per quanto l'oggetto lo consente, e che tra la propria università o facoltà e le altre università o facoltà, anche non ecclesiastiche, ci sia mutua cooperazione, con la quale cioè le medesime con azione congiunta operino concordemente ad un maggior incremento della scienza, per mezzo di convegni, investigazioni scientifiche coordinate e altri sussidi.

Can. 821 - La Conferenza Episcopale e il Vescovo diocesano provvedano che, dove è possibile, siano fondati istituti superiori di scienze religiose, nei quali cioè vengano insegnate le discipline teologiche e le altre che concernono la cultura cristiana.

 




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License