TITOLO
IV
GLI STRUMENTI
DI COMUNICAZIONE SOCIALE E IN SPECIE I LIBRI (Cann. 822 –
832)
Can. 822
§1. I pastori della Chiesa, valendosi del diritto
proprio della Chiesa nell'adempimento del loro incarico, cerchino di utilizzare
gli strumenti di comunicazione sociale.
§2. Sia cura dei medesimi pastori istruire i fedeli
del dovere che hanno di cooperare perché l'uso degli strumenti di comunicazione
sociale sia vivificato da spirito umano e cristiano.
§3. Tutti i fedeli, quelli soprattutto che in qualche
modo hanno parte nell'uso e nell'organizzazione dei medesimi strumenti, siano
solleciti nel prestare la loro cooperazione alle attività pastorali, in modo
tale che la Chiesa anche con tali strumenti possa esercitare efficacemente la
sua funzione.
Can. 823 - §1.
Perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i
pastori della Chiesa hanno ii dovere e il diritto di vigilare che non si
arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso
degli strumenti di comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano
sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli
che toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino
danno alla retta fede o ai buoni costumi.
§2. Il dovere e il diritto, di cui al §1, competono ai
Vescovi, sia singolarmente sia riuniti nei concili particolari o nelle
Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro
lato competono alla suprema autorità della Chiesa nei riguardi di tutto il
popolo di Dio.
Can. 824 - §1. Se
non è stabilito altrimenti, l'Ordinario del luogo, la cui licenza o
approvazione per la pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni del
presente titolo, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario
del luogo nel quale il libro viene effettivamente edito.
§2. Ciò che viene stabilito nei canoni di questo
titolo sui libri, si deve applicare a qualunque scritto destinato alla pubblica
divulgazione, se non consti altro.
Can. 825 - §1. I
libri delle sacre Scritture non possono essere pubblicati senza essere stati
approvati dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; e parimenti
perché le versioni delle medesime possano essere edite nelle lingue correnti,
si richiede che siano state approvate dalla stessa autorità e
contemporaneamente siano corredate da sufficienti spiegazioni.
§2. I fedeli cattolici, su licenza della Conferenza
Episcopale, possono preparare e pubblicare le versioni delle sacre Scritture
corredate da convenienti spiegazioni, in collaborazione anche con i fratelli
separati.
Can. 826 - §1. Per
ciò che attiene ai libri liturgici, si osservino le disposizioni del
[link] can. 838.
§2. Perché siano pubblicati di nuovo i libri liturgici
o parti di essi, come pure le loro versioni nelle lingue correnti, deve
risultare la concordanza con l'edizione approvata da un attestato
dell'Ordinario del luogo in cui vengono effettivamente editi.
§3. I libri di preghiere per l'uso pubblico o privato
dei fedeli non siano pubblicati se non su licenza dell'Ordinario del luogo.
Can. 827 - §1. I
catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o
le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione
dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del [link] can.
775, §2.
§2. Qualora non siano stati pubblicati con
l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o da essa
successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia
superiori, non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i
libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il
diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali.
§3. Si raccomanda che i libri che trattano le materie
di cui al §2, sebbene non siano adoperati come testi d'insegnamento, e
parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare
la religione o l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio
dell'Ordinario del luogo.
§4. Nelle chiese o negli oratori non si possono
esporre, vendere o dare libri o altri scritti che trattano di questioni di
religione o di costumi, se non sono stati pubblicati con licenza della
competente autorità ecclesiastica o da questa successivamente approvati.
Can. 828 - Non è
lecito pubblicare di nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una
autorità ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della
medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte.
Can. 829 -
L'approvazione o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo
originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.
Can. 830 - §1.
Rimanendo intatto il diritto di ciascun Ordinario del luogo di affidare a
persone per lui sicure il giudizio sui libri, può essere redatto dalla
Conferenza Episcopale un elenco di censori, eminenti per scienza, retta
dottrina e prudenza, che siano a disposizione delle curie diocesane, oppure può
essere costituita una commissione di censori, che gli Ordinari locali possano
consultare.
§2. Il censore, nell'attendere al suo ufficio, messa
da parte ogni preferenza personale, tenga presente solamente la dottrina della
Chiesa sulla fede e sui costumi, quale è proposta dal magistero ecclesiastico.
§3. Il censore deve dare il suo parere per iscritto;
se sarà risultato favorevole, l'Ordinario secondo il suo prudente giudizio conceda
la licenza di procedere alla pubblicazione, espresso il proprio nome e altresì
il tempo e il luogo della concessione; che se non la conceda, l'Ordinario
comunichi le motivazioni del diniego allo scrittore dell'opera.
Can. 831 - §1. Sui
giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente
la religione cattolica o i buoni costumi, i fedeli non scrivano nulla, se non
per causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri degli istituti religiosi,
solamente su licenza dell'Ordinario del luogo.
§2. Spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme
sui requisiti perché ai chierici e ai membri degli istituti religiosi sia
lecito partecipare a trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino questioni
attinenti la dottrina cattolica o la morale.
Can. 832 - I membri
degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni
di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio
Superiore maggiore a norma delle costituzioni.
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