TITOLO V
LA PROFESSIONE DI FEDE (Can.
833)
Can. 833 -
All'obbligo di emettere personalmente la professione di fede, secondo la
formula approvata dalla Sede Apostolica, sono tenuti: 1) alla presenza del
presidente o di un suo delegato, tutti quelli che partecipano al Concilio
Ecumenico o particolare, al sinodo dei Vescovi e al sinodo diocesano con voto
sia deliberativo sia consultivo; il presidente poi alla presenza del Concilio o
del sinodo; 2) i promossi alla dignità cardinalizia secondo gli statuti del
sacro Collegio; 3) alla presenza del delegato della Sede Apostolica, tutti i
promossi all'episcopato, e parimenti quelli che sono equiparati al Vescovo
diocesano; 4) alla presenza del collegio dei consultori, l'Amministratore
diocesano; 5) alla presenza del Vescovo diocesano o di un suo delegato, i
Vicari generali e i Vicari episcopali come pure i Vicario giudiziali; 6) alla presenza
dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il rettore e gli
insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'assunzione
dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato; 7)
alla presenza del Gran Cancelliere o, in sua assenza, alla presenza
dell'Ordinario del luogo o dei loro delegati, il rettore dell'università
ecclesiastica o cattolica, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; alla
presenza del rettore, se sacerdote, o alla presenza dell'Ordinario del luogo o
dei loro delegati, i docenti che insegnano in qualsiasi università discipline
pertinenti alla fede e ai costumi, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; 8)
i Superiori negli istituti religiosi e nelle società di vita apostolica clericali,
a norma delle costituzioni.
|