LIBRO QUARTO
LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE PRIMA
I SACRAMENTI
TITOLO I
IL BATTESIMO (Cann. 834 –
878)
Can. 834 - §1. La
Chiesa adempie la funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra
liturgia, che è ritenuta come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù
Cristo, nel quale per mezzo di segni sensibili viene significata e realizzata,
in modo proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini e viene esercitato
dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio
pubblico integrale.
§2. Tale culto allora si realizza quando viene offerto
in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti
approvati dall'autorità della Chiesa.
Can. 835 - §1.
Esercitano la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi
sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i
promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata.
§2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri, i quali
cioè, partecipi essi stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto
l'autorità del Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e
santificare il popolo.
§3. I diaconi partecipano alla celebrazione del culto
divino, a norma delle disposizioni di diritto.
§4. Nella funzione di santificare hanno una parte loro
propria anche gli altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità
proprie alle celebrazioni liturgiche, soprattutto a quella eucaristica;
partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la
vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione
cristiana dei figli.
Can. 836 - Poiché
il culto cristiano, nel quale si esercita il sacerdozio comune dei fedeli, è
opera che procede dalla fede e in essa si fonda, i ministri sacri provvedano
assiduamente a ravvivarla e illuminarla, soprattutto con il ministero della
parola, mediante il quale la fede nasce e si nutre.
Can. 837 - §1. Le
azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa,
che è "sacramento di unità", cioè popolo santo radunato e ordinato
sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa,
lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi di esso vi sono coinvolti
in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni e
dell'attuale partecipazione.
§2. Le azioni liturgiche, per il fatto che comportano
per loro natura una celebrazione comunitaria, vengano celebrate, dove ciò è
possibile, con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli.
Can. 838 - §1.
Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò
compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
diocesano.
§2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la
sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e
autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché le norme
liturgiche siano osservate fedelmente ovunque.
§3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare le
versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate
convenientemente entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle,
previa autorizzazione della Santa Sede.
§4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata
spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica,
alle quali tutti sono tenuti.
Can. 839 - §1. La
Chiesa adempie la funzione di santificare anche con altri mezzi, sia con la
preghiera, mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano
santificati nella verità, sia con le opere di penitenza e di carità, le quali
aiutano grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e
contribuiscono alla salvezza del mondo.
§2. Provvedano gli Ordinari dei luoghi che le
preghiere e i pii e sacri esercizi del popolo cristiano siano pienamente
conformi alle norme della Chiesa.
Can. 840 - I
sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla
Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante
i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie
la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare,
confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro
celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una
profonda venerazione e la dovuta diligenza.
Can. 841 - Poiché i
sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino
deposito, è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa
approvare o definire i requisiti per la loro validità e spetta alla medesima
autorità o ad altra competente, a norma del [link] can. 838, §§3
e 4, determinare quegli elementi che riguardano la loro lecita
celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella
loro celebrazione.
Can. 842 - §1. Chi
non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri
sacramenti.
§2. I sacramenti del battesimo, della confermazione e
della santissima Eucaristia sono tra loro talmente congiunti, da essere
richiesti per la piena iniziazione cristiana.
Can. 843 - §1. I
ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano
opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione
di riceverli.
§2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno
secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che coloro che
chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta
evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate
dalla competente autorità.
Can. 844 - §1. I
ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli
cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri
cattolici, salve le disposizioni dei §§2, 3 e 4 di questo canone e del
[link] can. 861, §2.
§2. Ogni qualvolta una necessità lo esiga o una vera
utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di
indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente
impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della
penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da ministri non
cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti.
§3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i
sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai
membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa
cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale
anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede
Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa
condizione delle predette Chiese orientali.
§4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio
del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, incombesse altra grave
necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti
anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa
cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li
chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede
cattolica e siano ben disposti.
§5. Per i casi di cui ai §§2, 3 e 4, il Vescovo
diocesano o la conferenza dei Vescovi non diano norme generali, se non dopo
aver consultato l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della
comunità non cattolica interessata.
Can. 845 - §1. I
sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, in quanto
imprimono il carattere, non possono essere ripetuti.
2. Qualora, compiuta una diligente ricerca,
persistesse ancora il dubbio prudente che i sacramenti di cui al §1 siano stati
dati veramente o validamente, vengano conferiti sotto condizione.
Can. 846 - §1.
Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici
approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti
alcunché di sua iniziativa.
§2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il
proprio rito.
Can. 847 - §1.
Nell'amministrazione dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli, il
ministro deve servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e, salvo
il disposto del [link] can. 999, n. 2, consacrati o
benedetti dal Vescovo e per di più di recente; non si serva di quelli vecchi, a
meno che non vi sia una necessità.
§2. Il parroco richieda i sacri oli al Vescovo proprio
e li conservi diligentemente in una custodia decorosa.
Can. 848 - Il
ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per
l'amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i
bisognosi abbiano ad essere privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della
povertà.
Can. 849 - Il
battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per
la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono
rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere
indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto
mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.
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