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Codice di Diritto Canonico

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  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA I SACRAMENTI
        • TITOLO I IL BATTESIMO (Cann. 834 – 878)
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LIBRO QUARTO

LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

 

PARTE PRIMA

I SACRAMENTI

 

TITOLO I

IL BATTESIMO (Cann. 834 – 878)

 

Can. 834 - §1. La Chiesa adempie la funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra liturgia, che è ritenuta come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel quale per mezzo di segni sensibili viene significata e realizzata, in modo proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio pubblico integrale.

§2. Tale culto allora si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa.

Can. 835 - §1. Esercitano la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata.

§2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri, i quali cioè, partecipi essi stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l'autorità del Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il popolo.

§3. I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto.

§4. Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie alle celebrazioni liturgiche, soprattutto a quella eucaristica; partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli.

Can. 836 - Poiché il culto cristiano, nel quale si esercita il sacerdozio comune dei fedeli, è opera che procede dalla fede e in essa si fonda, i ministri sacri provvedano assiduamente a ravvivarla e illuminarla, soprattutto con il ministero della parola, mediante il quale la fede nasce e si nutre.

Can. 837 - §1. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è "sacramento di unità", cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi di esso vi sono coinvolti in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni e dell'attuale partecipazione.

§2. Le azioni liturgiche, per il fatto che comportano per loro natura una celebrazione comunitaria, vengano celebrate, dove ciò è possibile, con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli.

Can. 838 - §1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.

§2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate fedelmente ovunque.

§3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa autorizzazione della Santa Sede.

§4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.

Can. 839 - §1. La Chiesa adempie la funzione di santificare anche con altri mezzi, sia con la preghiera, mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano santificati nella verità, sia con le opere di penitenza e di carità, le quali aiutano grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e contribuiscono alla salvezza del mondo.

§2. Provvedano gli Ordinari dei luoghi che le preghiere e i pii e sacri esercizi del popolo cristiano siano pienamente conformi alle norme della Chiesa.

Can. 840 - I sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza.

Can. 841 - Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o ad altra competente, a norma del  [link] can. 838, §§3 e 4, determinare quegli elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione.

Can. 842 - §1. Chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti.

§2. I sacramenti del battesimo, della confermazione e della santissima Eucaristia sono tra loro talmente congiunti, da essere richiesti per la piena iniziazione cristiana.

Can. 843 - §1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.

§2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che coloro che chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità.

Can. 844 - §1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salve le disposizioni dei §§2, 3 e 4 di questo canone e del  [link] can. 861, §2.

§2. Ogni qualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti.

§3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali.

§4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, incombesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti.

§5. Per i casi di cui ai §§2, 3 e 4, il Vescovo diocesano o la conferenza dei Vescovi non diano norme generali, se non dopo aver consultato l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità non cattolica interessata.

Can. 845 - §1. I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, in quanto imprimono il carattere, non possono essere ripetuti.

2. Qualora, compiuta una diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio prudente che i sacramenti di cui al §1 siano stati dati veramente o validamente, vengano conferiti sotto condizione.

Can. 846 - §1. Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa.

§2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito.

Can. 847 - §1. Nell'amministrazione dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli, il ministro deve servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e, salvo il disposto del  [link] can. 999, n. 2, consacrati o benedetti dal Vescovo e per di più di recente; non si serva di quelli vecchi, a meno che non vi sia una necessità.

§2. Il parroco richieda i sacri oli al Vescovo proprio e li conservi diligentemente in una custodia decorosa.

Can. 848 - Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per l'amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i bisognosi abbiano ad essere privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà.

Can. 849 - Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.




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