CAPITOLO I
LA CELEBRAZIONE
DEL BATTESIMO
Can. 850 - Il
battesimo viene amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati,
salvo il caso di urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto
ciò che è richiesto per la validità del sacramento.
Can. 851 - La
celebrazione del battesimo deve essere opportunamente preparata; pertanto: 1)
l'adulto che intende ricevere il battesimo sia ammesso al catecumenato e, per
quanto è possibile, attraverso i vari gradi, sia condotto all'iniziazione
sacramentale, secondo il rito dell'iniziazione, adattato dalla Conferenza
Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate; 2) i genitori di un
bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumersi l'incarico di
padrino, siano bene istruiti sul significato di questo sacramento e circa gli
obblighi ad esso inerenti; il parroco, personalmente o tramite altri, provveda
che i genitori, mediante esortazioni pastorali ed anche con la preghiera
comune, siano debitamente istruiti, radunando più famiglie e dove sia possibile
visitandole.
Can. 852 - §1. Le disposizioni
contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano a tutti coloro
che, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione.
§2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto
concerne il battesimo, colui che non è responsabile dei suoi atti.
Can. 853 - L'acqua
da usarsi nel conferimento del battesimo, eccetto in caso di necessità, deve
essere benedetta secondo le disposizioni dei libri liturgici.
Can. 854 - Il
battesimo venga conferito o per immersione o per infusione, osservando le
disposizioni della Conferenza Episcopale.
Can. 855 - I
genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome
estraneo al senso cristiano.
Can. 856 - Anche se
il battesimo può essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda tuttavia
che ordinariamente venga celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia
pasquale.
Can. 857 - §1.
Fuori del caso di necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o
l'oratorio.
§2. Si abbia come regola che l'adulto sia battezzato
nella propria chiesa parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale
propria dei genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.
Can. 858 - §1. Ogni
chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già
acquisito da altre chiese.
§2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo,
udito il parroco locale, può permettere o disporre che il fonte battesimale si
trovi anche in un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.
Can. 859 - Qualora
il battezzando, a causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non
possa accedere o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa
parrocchiale o ad altra chiesa o oratorio di cui al [link] can.
858, §2, il battesimo può e deve essere conferito in un'altra chiesa
o in un oratorio più vicini, o anche in altro luogo decoroso.
Can. 860 - §1.
Fuori del caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private,
a meno che l'Ordinario del luogo per grave chiusa non lo abbia permesso.
§2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano
non abbia stabilito diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso
di necessità o per altra ragione pastorale cogente.
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