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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA I SACRAMENTI
        • TITOLO I IL BATTESIMO (Cann. 834 – 878)
          • CAPITOLO II  IL MINISTRO DEL BATTESIMO
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CAPITOLO II

 IL MINISTRO DEL BATTESIMO

Can. 861 - §1. Ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il disposto del  [link] can. 530, n. 1.

§2. Qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce lecitamente il battesimo il catechista o altra persona incaricata dall'Ordinario del luogo a questo compito e anzi, in caso di necessità, chiunque, mosso da retta intenzione; siano solleciti i pastori d'anime, soprattutto il parroco, affinché i fedeli abbiano ad essere istruiti sul retto modo di battezzare.

Can. 862 - Eccetto il caso di necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi.

Can. 863 - Il battesimo degli adulti, per lo meno di coloro che hanno compiuto i quattordici anni, venga deferito al Vescovo diocesano, perché, se lo riterrà opportuno, lo amministri personalmente.




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