CAPITOLO IV
I PADRINI
Can. 872 - Al
battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è
assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo
con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il
battezzando conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia
fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.
Can. 873 - Si
ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una
madrina.
Can. 874 - §1. Per
essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che: 1) sia designato
dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure,
mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione
di esercitare questo incarico; 2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal
Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro
non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione; 3) sia
cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento
dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che
assume; 4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o
dichiarata; 5) non sia il padre o la madre del battezzando.
§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad
una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e
soltanto come testimone del battesimo.
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