CAPITOLO V
PROVA E
ANNOTAZIONE DEL BATTESIMO CONFERITO
Can. 875 - Colui
che amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il
padrino, vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il
conferimento del battesimo.
Can. 876 - Per
provare l'avvenuto conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno,
è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni
sospetto, o il giuramento dello stesso battezzato, se egli ha ricevuto il
battesimo in età adulta.
Can. 877 - §1. Il
parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza
alcun indugio registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo
menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni,
del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo stesso il
giorno e il luogo della nascita.
§2. Trattandosi di un bambino nato da madre non
sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della
sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a
due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua
paternità è provata con documento pubblico, o per sua dichiarazione fatta
davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi si iscriva il battezzato
senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre o dei genitori.
§3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i
nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della
regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, attese le disposizioni
della Conferenza Episcopale.
Can. 878 - Qualora
il battesimo non sia stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza,
il ministro del battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo
conferimento il parroco della parrocchia nella quale il battesimo è stato
amministrato, perché lo annoti a norma del [link] can. 877,
§1.
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