CAPITOLO II
IL MINISTRO
DELLA CONFERMAZIONE
Can. 882 - Ministro
ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo
sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto
universale o per speciale concessione della competente autorità.
Can. 883 - Per il
diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione: 1) entro i
confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al
Vescovo diocesano; 2) relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero,
che, in forza dell'ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno
fuori dell'infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della
Chiesa cattolica; 3) in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di
morte, il parroco, anzi ogni presbitero.
Can. 884 - §1. Il
Vescovo diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda che sia
amministrata da un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può
concedere la facoltà di amministrarlo a uno o più sacerdoti determinati.
§2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il
presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per
speciale concessione della competente autorità, possono, in singoli casi,
associarsi dei presbiteri, perché anch'essi amministrino il sacramento.
Can. 885 - §1. Il
Vescovo diocesano è tenuto all'obbligo di curare che il sacramento della
confermazione sia conferito ai sudditi che lo richiedono nel dovuto modo e
ragionevolmente.
§2. Il presbitero che gode di questa facoltà deve
usarla per coloro in favore dei quali la facoltà venne concessa.
Can. 886 - §1. Il Vescovo
nella sua diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione
anche ai fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa proibizione
del loro Ordinario proprio.
§2. Per amministrare lecitamente la confermazione in
un'altra diocesi, il Vescovo, a meno che non si tratti dei suoi sudditi, deve
avere la licenza almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano.
Can. 887 - Il
presbitero che gode della facoltà di amministrare la confermazione, conferisce
lecitamente questo sacramento anche agli estranei, entro il territorio per lui
designato, a meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario proprio;
fuori del proprio territorio non lo conferisce validamente a nessuno, salvo il
disposto del [link] can. 883, n. 3.
Can. 888 - Entro il
territorio nel quale validamente conferiscono la confermazione, i ministri la
possono amministrare anche nei luoghi esenti.
|