TITOLO
I
LE
LEGGI ECCLESIASTICHE (Cann. 7 – 22)
Can. 7 -
La legge è istituita quando è promulgata.
Can.
8 - §1. Le leggi ecclesiastiche
universali sono promulgate con l'edizione nella gazzetta ufficiale degli Acta
Apostolicae Sedis, a meno che in casi particolari non sia stato stabilito un
modo diverso di promulgare; ed entrano in vigore soltanto compiuti tre mesi dal
giorno apposto al numero degli Acta, a meno che non obblighino immediatamente
per la natura delle cose oppure nella stessa legge sia stata stabilita in modo
speciale ed espressamente una più breve o una più lunga vacanza.
§2. Le leggi particolari sono promulgate nel
modo determinato dal legislatore e cominciano a obbligare dopo un mese dal
giorno della promulgazione, a meno che nella stessa legge non sia stabilito un
termine diverso.
Can. 9 -
Le leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si
disponga nominatamente in esse delle cose passate.
Can. 10 -
Sono da ritenersi irritanti o inabilitanti solo quelle leggi, con le quali si
stabilisce espressamente che l'atto è nullo o la persona è inabile.
Can. 11 - Alle
leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica
o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non
sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di
età.
Can.
12 - §1. Alle leggi universali sono
tenuti dovunque tutti coloro per i quali sono state date.
§2. Dalle leggi universali invece, che non
sono in vigore in un determinato territorio, sono esenti tutti quelli che si
trovano attualmente in tale territorio.
§3. Alle leggi fatte per un territorio
peculiare sono sottoposti coloro per i quali sono state date e che in esso
hanno il domicilio o il quasi-domicilio e insieme attualmente vi dimorano, fermo
restando il disposto del [link] can. 13.
Can.
13 - §1. Le leggi particolari non si
presumono personali, ma territoriali, se non consta altrimenti.
§2. I forestieri non sono obbligati:
1) alle leggi particolari del loro territorio
fino a quando ne sono assenti, a meno che o la loro trasgressione rechi danno
nel proprio territorio, o le leggi siano personali;
2) e neppure alle leggi del territorio in cui
si trovano, eccetto quelle che provvedono all'ordine pubblico, o determinano le
formalità degli atti, o riguardano gli immobili situati nel territorio.
§3. I girovaghi sono obbligati alle leggi,
sia universali sia particolari, che sono in vigore nel luogo in cui si trovano.
Can. 14 -
Le leggi, anche irritanti o inabilitanti, nel dubbio di diritto non urgono; nel
dubbio di fatto invece gli Ordinari possono dispensare da esse, purché, se si
tratta di dispensa riservata, venga solitamente concessa dall'autorità cui è
riservata.
Can.
15 - §1. L'ignoranza o l'errore circa le
leggi irritanti e inabilitanti non impediscono l'effetto delle medesime, a meno
che non sia stabilito espressamente altro.
§2. L'ignoranza o l'errore circa la legge o
la pena oppure su un fatto personale o intorno a un fatto notorio di altri non
si presumono; circa un fatto non notorio di altri si presumono, finché non si
provi il contrario.
Can.
16 - §1. Interpreta autenticamente le
leggi il legislatore e colui al quale egli abbia concesso la potestà
d'interpretarle autenticamente.
§2. L'interpretazione autentica presentata a
modo di legge ha la medesima forza della legge stessa e deve essere promulgata;
e se soltanto dichiara le parole di per sé certe della legge, ha valore
retroattivo; se restringe o estende la legge oppure chiarisce quella dubbia,
non è retroattiva.
§3. L'interpretazione invece a modo di
sentenza giudiziale o di atto amministrativo in cosa peculiare, non ha forza di
legge e obbliga soltanto le persone e dispone delle cose per cui è stata data.
Can. 17 -
Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle
parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e
oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle
circostanze della legge e all'intendimento del legislatore.
Can. 18 -
Le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei
diritti, o che contengono un'eccezione alla legge, sono sottoposte a
interpretazione stretta.
Can. 19 -
Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia
universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da
dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali
del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della
Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi.
Can. 20 -
La legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica
espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina
integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge
universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno
che non sia disposto espressamente altro dal diritto.
Can. 21 -
Nel dubbio la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi
posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate,
per quanto è possibile.
Can. 22 -
Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel
diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al
diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti.
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