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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA I SACRAMENTI
        • TITOLO II IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (Cann. 879 – 896)
          • CAPITOLO III  I CONFERMANDI
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CAPITOLO III

 I CONFERMANDI

Can. 889 - §1. È capace di ricevere la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, che non l'ha ancora ricevuta.

§2. Fuori del pericolo di morte per ricevere lecitamente la confermazione si richiede, se il fedele ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, ben disposto e sia in grado di rinnovare le promesse battesimali.

Can. 890 - I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori e i pastori d'anime, soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano bene istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno.

Can. 891 - Il sacramento della confermazione venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinata un'altra età o non vi sia il pericolo di morte o, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa.




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