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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA I SACRAMENTI
        • TITOLO II IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (Cann. 879 – 896)
          • CAPITOLO V  PROVA E ANNOTAZIONE DELL'AVVENUTA CONFERMAZIONE
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CAPITOLO V

 PROVA E ANNOTAZIONE DELL'AVVENUTA CONFERMAZIONE

Can. 894 - Per provare l'avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel  [link] can. 876.

Can. 895 - I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio parrocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a norma del  [link] can. 535, §2.

Can. 896 - Se il parroco del luogo non fu presente, il ministro personalmente o per mezzo di altri lo informi quanto prima dell'avvenuta confermazione.

 




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