Articolo 1 - Il ministro della
santissima Eucaristia
Can. 900 - §1.
Ministro, in grado di celebrare nella persona di Cristo il sacramento
dell'Eucaristia, è il solo sacerdote validamente ordinato.
§2. Celebra lecitamente l'Eucaristia il sacerdote che
non sia impedito per legge canonica, osservando le disposizioni dei canoni che
seguono.
Can. 901 - Il
sacerdote ha diritto di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per
i defunti.
Can. 902 - - A meno
che l'utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti
possono concelebrare l'Eucaristia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la
libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel
quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.
Can. 903 - Un
sacerdote sia ammesso a celebrare anche se sconosciuto al rettore della Chiesa,
purché esibisca le lettere commendatizie del suo Ordinario o del suo Superiore,
date almeno entro l'anno, oppure si possa prudentemente ritenere che non sia
impedito di celebrare.
Can. 904 - Memori che
nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente
l'opera della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne
raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si
possa avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa,
nel quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito.
Can. 905 - §1.
Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o
concelebrare l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al
sacerdote celebrare più di una volta al giorno.
§2. Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario
del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte
al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle
domeniche e nelle feste di precetto.
Can. 906 - Il
sacerdote non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di
almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa.
Can. 907 - Nella
celebrazione eucaristica ai diaconi e ai laici non è consentito proferire le
orazioni, in particolare la preghiera eucaristica, o eseguire le azioni che
sono proprie del sacerdote celebrante.
Can. 908 - È
vietato ai sacerdoti cattolici concelebrare l'Eucaristia con i sacerdoti o i
ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali, che non hanno la piena
comunione con la Chiesa cattolica.
Can. 909 - Il
sacerdote non ometta di prepararsi diligentemente con la preghiera alla
celebrazione del sacrificio eucaristico, e, dopo averlo terminato, di renderne
grazie a Dio.
Can. 910 - §1. Ministro
ordinario della sacra comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono.
§2. Ministro straordinario della sacra comunione è
l'accolito o anche un altro fedele incaricato a norma del
[link] can. 230, §3.
Can. 911 - §1.
Hanno il dovere e il diritto di portare l'Eucaristia sotto forma di Viatico
agli infermi, il parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani, come pure il
Superiore della comunità negli istituti religiosi clericali o nelle società di
vita apostolica, nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella casa.
§2. Ciò deve fare qualsiasi sacerdote o un altro
ministro della sacra comunione, in caso di necessità o con la licenza almeno
presunta del parroco, del cappellano o del Superiore, i quali debbono poi
essere informati.
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