Articolo 2 - Partecipazione alla
santissima Eucaristia
Can. 912 - Ogni
battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere
ammesso alla sacra comunione.
Can. 913 - §1. Per
poter amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli, si richiede che essi
posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da
percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di
assumere con fede e devozione il Corpo del Signore.
§2. Tuttavia ai fanciulli che si trovino in pericolo
di morte la santissima Eucaristia può essere amministrata se possono
distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la
comunione.
Can. 914 - È dovere
innanzitutto dei genitori e di coloro che ne hanno le veci, come pure dei
parroci, provvedere affinché i fanciulli che hanno raggiunto l'uso di ragione
siano debitamente preparati e quanto prima, premessa la confessione
sacramentale, alimentati di questo divino cibo; spetta anche al parroco
vigilare che non si accostino alla sacra Sinassi fanciulli che non hanno
raggiunto l'uso di ragione o avrà giudicati non sufficientemente disposti.
Can. 915 - Non
siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo
l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente
perseverano in peccato grave manifesto.
Can. 916 - Colui
che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi
al Corpo del Signore senza premettere la confessione sacramentale, a meno che
non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual
caso si ricordi di porre un atto di contrizione perfetta, che include il
proposito di confessarsi quanto prima.
Can. 917 - Chi ha
già ricevuto la santissima Eucaristia, può riceverla di nuovo lo stesso giorno,
soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il
disposto del [link] can. 921, §2.
Can. 918 - Si
raccomanda vivissimamente che i fedeli ricevano la sacra comunione nella stessa
celebrazione eucaristica; tuttavia a coloro che la chiedono per una giusta
causa fuori della Messa venga data, osservando i riti liturgici.
Can. 919 - §1. Chi
sta per ricevere la santissima Eucaristia si astenga per lo spazio di almeno
un'ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione
soltanto per l'acqua e le medicine.
§2. Il sacerdote, che nello stesso giorno celebra due
o tre volte la santissima Eucaristia, può prendere qualcosa prima della seconda
o terza celebrazione, anche se non sarà intercorso lo spazio di un'ora.
§3. Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche
infermità e le persone addette alle loro cure, possono ricevere la santissima
Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente.
Can. 920 - §1. Ogni
fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucaristia, è tenuto
all'obbligo di ricevere almeno una volta all'anno la sacra comunione.
§2. Questo precetto deve essere adempiuto durante il
tempo pasquale, a meno che per una giusta causa non venga compiuto in altro
tempo entro l'anno.
Can. 921 - §1. I fedeli
che si trovano in pericolo di morte derivante da una causa qualsiasi, ricevano
il conforto della sacra comunione come Viatico.
§2. Anche se avessero ricevuto nello stesso giorno la
sacra comunione, tuttavia si suggerisce vivamente che quanti si trovano in
pericolo di morte, si comunichino nuovamente.
§3. Perdurando il pericolo di morte, si raccomanda che
la sacra comunione venga amministrata più volte, in giorni distinti.
Can. 922 - Il santo
Viatico per gli infermi non venga differito troppo; coloro che hanno la cura
d'anime vigilino diligentemente affinché gli infermi ne ricevano il conforto
nel pieno possesso delle loro facoltà.
Can. 923 - I fedeli
possono partecipare al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in
qualunque rito cattolico, fermo restando il disposto del
[link] can. 844.
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