Articolo 3 - Riti e cerimonie
della celebrazione eucaristica
Can. 924 - §1. Il
sacrosanto Sacrificio eucaristico deve essere offerto con pane e vino, cui va
aggiunta un po' d'acqua.
§2. Il pane deve essere solo di frumento e
confezionato di recente, in modo che non ci sia alcun pericolo di alterazione.
§3. Il vino deve essere naturale, del frutto della
vite e non alterato.
Can. 925 - La sacra
comunione venga data sotto la sola specie del pane o, a norma delle leggi liturgiche,
sotto le due specie; però, in caso di necessità, anche sotto la sola specie del
vino.
Can. 926 - Nella
celebrazione eucaristica, secondo l'antica tradizione della Chiesa latina, il
sacerdote usi pane azzimo, ovunque egli celebri.
Can. 927 - Non è
assolutamente lecito, anche nel caso di urgente estrema necessità, consacrare
una materia senza l'altra o anche l'una e l'altra, fuori della celebrazione
eucaristica.
Can. 928 - La
celebrazione eucaristica venga compiuta in lingua latina o in altra lingua,
purché i testi liturgici siano stati legittimamente approvati.
Can. 929 - I
sacerdoti e i diaconi, nel celebrare e nell'amministrare l'Eucaristia,
indossino le vesti sacre prescritte dalle rubriche.
Can. 930 - §1. Il
sacerdote infermo o avanzato in età, se non può rimanere in piedi, può
celebrare il Sacrificio eucaristico stando seduto, osservando le leggi
liturgiche; non però davanti al popolo, se non con licenza dell'Ordinario del
luogo.
§2. Il sacerdote cieco o affetto da qualche altra
infermità celebra lecitamente il Sacrificio eucaristico usando un testo, tra
quelli approvati, di qualsiasi Messa, con l'assistenza, se il caso lo esige, di
un altro sacerdote o di un diacono o anche di un laico debitamente istruito,
che lo aiuti.
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