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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA I SACRAMENTI
        • TITOLO III LA SANTISSIMA EUCARESTIA (Cann. 897 – 958)
          • CAPITOLO I  LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
            • Articolo 4 - Tempo e luogo della celebrazione eucaristica
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Articolo 4 - Tempo e luogo della celebrazione eucaristica

Can. 931 - La celebrazione e la distribuzione dell'Eucaristia può essere compiuta in qualsiasi giorno e ora, eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche.

Can. 932 - §1. La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso.

§2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale.

Can. 933 - Per una giusta causa e con licenza espressa dell'Ordinario del luogo, è consentito al sacerdote celebrare l'Eucaristia nel tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica, allontanato il pericolo di scandalo.




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