CAPITOLO II
CONSERVAZIONE E
VENERAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA
Can. 934 - §1. La
santissima Eucaristia: 1) deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a
questa equiparata, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio
annesso alla casa di un istituto religioso o di una società di vita apostolica;
2) può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su licenza
dell'Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle private.
§2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la
santissima Eucaristia, vi deve essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto
possibile, il sacerdote vi celebri la Messa almeno due volte al mese.
Can. 935 - Non è
lecito ad alcuno conservare presso di sé la santissima Eucaristia o portarsela
in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate
le disposizioni del Vescovo diocesano.
Can. 936 - Nella
casa di un istituto religioso o in un'altra pia casa, la santissima Eucaristia
venga conservata soltanto nella chiesa o nell'oratorio principale annesso alla
casa; l'Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga
conservata anche in un altro oratorio della medesima casa.
Can. 937 - Se non
vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la
santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno,
affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento.
Can. 938 - §1. La
santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della
chiesa o dell'oratorio.
§2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la
santissima Eucaristia sia collocato in una parte della chiesa o dell'oratorio
che sia distinta, visibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera.
§3. Il tabernacolo nel quale si custodisce
abitualmente la santissima Eucaristia sia inamovibile, costruito con materiale
solido non trasparente e chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile
ogni pericolo di profanazione.
§4. Per causa grave è consentito conservare la
santissima Eucaristia, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro
e decoroso.
§5. Chi ha la cura della chiesa o dell'oratorio,
provveda che la chiave del tabernacolo, nel quale è conservata la santissima
Eucaristia, sia custodita con la massima diligenza.
Can. 939 - Le ostie
consacrate vengano conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità
sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le
precedenti, siano rinnovate con frequenza.
Can. 940 - Davanti
al tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucaristia, brilli perennemente
una speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia onorata la
presenza di Cristo.
Can. 941 - §1.
Nelle chiese e negli oratori a cui è concesso conservare la santissima
Eucaristia, si possono compiere esposizioni sia con la pisside, sia con
l'ostensorio, osservando le norme stabilite nei libri liturgici.
§2. Durante la celebrazione della Messa non vi sia
nella stessa navata della chiesa o dell'oratorio l'esposizione del santissimo
Sacramento.
Can. 942 - Si
raccomanda che nelle stesse chiese e oratori ogni anno si compia l'esposizione
solenne del santissimo Sacramento prolungata per un tempo conveniente, anche se
non continuo, affinché la comunità locale mediti e adori con intensa devozione
il mistero eucaristico; però tale esposizione si faccia soltanto se si prevede
una adeguata affluenza di fedeli e osservando le norme stabilite.
Can. 943 - Ministro
dell'esposizione del santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica è il
sacerdote o il diacono; in speciali circostanze sono ministri della sola
esposizione e riposizione, ma non della benedizione, l'accolito, il ministro
straordinario della sacra comunione o altra persona designata dall'Ordinario
del luogo, osservando le disposizioni del Vescovo diocesano.
Can. 944 - §1. Ove,
a giudizio del Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica
testimonianza di venerazione verso la santissima Eucaristia e specialmente
nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta
attraverso le pubbliche vie.
§2. Spetta al Vescovo diocesano dare delle direttive
circa le processioni, con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità.
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