CAPITOLO III
L'OFFERTA DATA
PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA
Can. 945 - §1.
Secondo l'uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la
Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una
determinata intenzione.
§2. È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare
la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza
ricevere alcuna offerta.
Can. 946 - I fedeli
che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione,
contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano della
sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere.
Can. 947 -
Dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche
l'apparenza di contrattazione o di commercio.
Can. 948 - Devono
essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per ciascuno
dei quali l'offerta, anche se esigua, è stata data e accettata.
Can. 949 - Chi è
onerato dall'obbligo di celebrare la Messa e di applicarla secondo l'intenzione
di coloro che hanno dato l'offerta, vi è ugualmente obbligato anche se, senza
sua colpa, le offerte percepite sono andate perdute.
Can. 950 - Se viene
offerta una somma di denaro per l'applicazione di Messe senza indicare il
numero delle Messe da celebrare, questo venga computato in ragione dell'offerta
stabilita nel luogo ove l'offerente dimora, a meno che non debba legittimamente
presumersi che fu un'altra la sua intenzione.
Can. 951 - §1. Il
sacerdote che celebra più Messe nello stesso giorno, può applicare ciascuna di
esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta, ma a condizione
però che, al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per sé l'offerta di una
sola Messa e consegni invece le altre per le finalità stabilite dall'Ordinario,
essendogli consentito di percepire una certa retribuzione a titolo estrinseco.
§2. Il sacerdote che concelebra nello stesso giorno
una seconda Messa, a nessun titolo può percepire l'offerta per questa.
Can. 952 - §1.
Spetta al concilio provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia
definire per tutta la provincia, mediante decreto, quale sia l'offerta da dare
per la celebrazione e l'applicazione della Messa, né è lecito al sacerdote
chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare una offerta
data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per
l'applicazione della Messa.
§2. Ove manchi tale decreto si osservi la consuetudine
vigente nella diocesi.
§3. Anche i membri di tutti gli istituti religiosi
debbono attenersi allo stesso decreto o alla consuetudine del luogo, di cui ai
§§1 e 2.
Can. 953 - Non è
lecito ad alcuno accettare tante offerte di Messe da applicare personalmente,
alle quali non può soddisfare entro l'anno.
Can. 954 - Se in
talune chiese o oratori vengono richieste celebrazioni di Messe in numero
maggiore di quante ivi possono essere celebrate, è lecito farle celebrare
altrove, eccetto che gli offerenti non abbiano manifestato espressamente una
volontà contraria.
Can. 955 - §1. Chi
intendesse affidare ad altri la celebrazione di Messe da applicare, le
trasmetta quanto prima a sacerdoti a lui accetti, purché a lui consti che sono
al di sopra di ogni sospetto; deve trasmettere l'offerta ricevuta intatta, a
meno che non consti con certezza che la parte eccedente l'offerta dovuta nella
diocesi, fu data in considerazione della persona; è tenuto anche all'obbligo di
provvedere alla celebrazione delle Messe, fino a che non avrà ricevuto la prova
sia dell'accettazione dell'obbligo sia dell'offerta pervenuta.
§2. Il tempo entro il quale debbono essere celebrate
le Messe, ha inizio dal giorno in cui il sacerdote che le celebrerà, le riceve,
se non consti altro.
§3. Coloro che affidano ad altri Messe da celebrare,
annotino senza indugio nel registro sia le Messe che hanno ricevuto sia quelle
che hanno trasmesso ad altri, segnando anche le loro offerte.
§4. Qualsiasi sacerdote deve annotare accuratamente le
Messe che ha ricevuto da celebrare e quelle cui ha soddisfatto.
Can. 956 - Tutti e ciascun
degli amministratori di cause pie o coloro che in qualunque modo sono obbligati
a provvedere alla celebrazione di Messe, sia chierici sia laici, consegnino ai
propri Ordinari, secondo modalità che essi dovranno definire, gli oneri di
Messe ai quali non si sia soddisfatto entro l'anno.
Can. 957 - Il
dovere e il diritto di vigilare sull'adempimento degli oneri di Messe,
competono, nelle chiese del clero secolare, all'Ordinario del luogo, nelle
chiese degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica, ai loro
Superiori.
Can. 958 - §1. Il
parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio ove si è
soliti ricevere offerte di Messe, abbiano un registro speciale, nel quale
annotino accuratamente il numero delle Messe da celebrare, l'intenzione,
l'offerta data e l'avvenuta celebrazione.
§2. L'Ordinario è tenuto all'obbligo di prendere
visione ogni anno di tali registri, personalmente o tramite altri.
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