CAPITOLO I
LA CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO
Can. 960 - La
confessione individuale e integra e l'assoluzione costituiscono l'unico modo
ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con
Dio e con la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una
tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche in
altri modi.
Can. 961 - §1.
L'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale
non può essere impartita in modo generale se non: 1) vi sia imminente pericolo
di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le
confessioni dei singoli penitenti; 2) vi sia grave necessità, ossia quando,
dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione abbondanza di confessori
per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un un tempo
conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere
a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione; però la
necessità non si considera sufficiente quando non possono essere a disposizione
dei confessori, per la sola ragione di una grave affluenza di penitenti, quale
può aversi in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.
§2. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a
norma del §1, n. 2, spetta al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei
criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può determinare
i casi di tale necessità.
Can. 962 - §1.
Affinché un fedele usufruisca validamente della assoluzione sacramentale
impartita simultaneamente a più persone, si richiede che non solo sia ben
disposto, ma insieme faccia il proposito di confessare a tempo debito i singoli
peccati gravi, che al momento non può confessare.
§2. I fedeli, per quanto è possibile anche
nell'occasione di ricevere l'assoluzione generale, vengano istruiti circa i
requisiti di cui al §1 e all'assoluzione generale, anche nel caso di pericolo
di morte, qualora vi sia tempo sufficiente, venga premessa l'esortazione che
ciascuno provveda a porre l'atto di contrizione.
Can. 963 - Fermo
restando l'obbligo di cui al [link] can. 989, colui al
quale sono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione generale, si accosti
quanto prima, offrendosene l'occasione, alla confessione individuale, prima che
abbia a ricevere un'altra assoluzione generale, a meno che non sopraggiunga una
giusta causa.
Can. 964 - §1. Il
luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o
l'oratorio.
§2. Relativamente alla sede per le confessioni, le
norme vengano stabilite dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si
trovino sempre in un luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa
tra il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano
liberamente servirsene.
§3. Non si ricevano le confessioni fuori del
confessionale, se non per giusta causa.
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