CAPITOLO II
IL MINISTRO DEL
SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Can. 965 - Ministro
del sacramento della penitenza è il solo sacerdote.
Can. 966 - §1. Per
la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla
potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte
l'assoluzione.
§2. Il sacerdote può essere dotato di questa facoltà o
per il diritto stesso o per concessione fatta dalla competente autorità a norma
del [link] Can. 969.
Can. 967 - §1.
Oltre al Romano Pontefice, anche i Cardinali godono per il diritto stesso della
facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli; così i Vescovi, i quali
se ne avvalgono lecitamente ovunque, a meno che, in un caso particolare, il
Vescovo diocesano non ne abbia fatto divieto.
§2. Coloro che godono della facoltà di ricevere
abitualmente le confessioni sia in forza dell'ufficio, sia in forza della
concessione dell'Ordinario del luogo di incardinazione o del luogo nel quale
hanno il domicilio, possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che
l'Ordinario del luogo, in un caso particolare, non abbia fatto divieto, ferme
restando le disposizioni del [link] can. 974, §§2 e 3.
§3. Per il diritto stesso hanno ovunque la medesima
facoltà verso i membri e verso quanti vivono giorno e notte nella casa
dell'istituto o della società, coloro che in forza dell'ufficio o della
concessione del Superiore competente, a norma dei cann.
[link] 968, §2 e [link] 969,
§2, sono provvisti della facoltà di ricevere le confessioni; essi
inoltre se ne avvalgono lecitamente, a meno che qualche Superiore maggiore per
quanto riguarda i propri sudditi in un caso particolare non ne abbia fatto
divieto.
Can. 968 - §1. In
forza dell'ufficio, ciascuno per la sua circoscrizione, hanno facoltà di
ricevere le confessioni l'Ordinario del luogo, il canonico penitenziere, così
pure il parroco e chi ne fa le veci.
§2. In forza dell'ufficio hanno facoltà di ricevere le
confessioni dei propri sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella
casa, i Superiori di un istituto religioso o di una società di vita apostolica,
clericali di diritto pontificio, i quali a norma delle costituzioni godano
della potestà di governo esecutiva, fermo restando il disposto del
[link] can. 630, §4.
Can. 969 - §1. Solo
l'Ordinario del luogo è competente a conferire a qualunque presbitero la
facoltà di ricevere le confessioni di tutti i fedeli; tuttavia i presbiteri che
sono membri degli istituti religiosi non ne useranno senza la licenza almeno
presunta del proprio Superiore.
§2. Il Superiore di un istituto religioso o di una
società di vita apostolica, di cui al [link] can. 968,
§2, è competente a conferire a qualunque presbitero la facoltà di
ricevere le confessioni dei suoi sudditi e degli altri che vivono giorno e
notte nella casa.
Can. 970 - La
facoltà di ricevere le confessioni non venga concessa se non ai presbiteri che
sono stati riconosciuti idonei mediante un esame, oppure la cui idoneità consti
da altra fonte.
Can. 971 -
L'Ordinario del luogo non conceda la facoltà di ricevere abitualmente le
confessioni ad un presbitero, anche se ha il domicilio o il quasi-domicilio
entro la sua circoscrizione, se prima non avrà udito, per quanto possibile,
l'Ordinario dello stesso presbitero.
Can. 972 - La
facoltà di ricevere le confessioni data dalla competente autorità di cui al
[link] can. 969, può essere concessa per un tempo sia
indeterminato, sia determinato.
Can. 973 - La
facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia concessa per iscritto.
Can. 974 - §1.
L'Ordinario del luogo come pure il Superiore competente, non revochino la
facoltà concessa per ricevere abitualmente le confessioni, se non per grave
causa.
§2. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni da
parte dell'Ordinario del luogo che l'ha concessa, di cui al
[link] can. 967, §2, il presbitero perde tale facoltà
ovunque; revocata la stessa facoltà da un altro Ordinario del luogo, la perde
solo nel territorio del revocante.
§3. Qualunque Ordinario del luogo che avrà revocata a
qualche sacerdote la facoltà di ricevere le confessioni, informi l'Ordinario
proprio del presbitero in ragione dell'incardinazione oppure, trattandosi di un
membro di un istituto religioso, il suo Superiore competente.
§4. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni dal
proprio Superiore maggiore, il presbitero perde la facoltà di ricevere le
confessioni ovunque verso i sudditi dell'istituto; revocata invece la stessa
facoltà da un altro Superiore competente, la perde verso i soli sudditi della
sua circoscrizione.
Can. 975 - Oltre
che per revoca, la facoltà di cui al [link] can. 967,
§2, cessa con la perdita dell'ufficio o con l'escardinazione o con la
perdita del domicilio.
Can. 976 - Ogni
sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve
validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di
morte, da qualsiasi censura e peccato, anche qualora sia presente un sacerdote
approvato.
Can. 977 -
L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del
Decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte.
Can. 978 - §1.
Ricordi il sacerdote che nell'ascoltare le confessioni svolge un compito ad un
tempo di giudice e di medico, ricordi inoltre di essere stato costituito da Dio
ministro contemporaneamente della divina giustizia e misericordia, così da
provvedere all'onore divino e alla salvezza delle anime.
§2. Il confessore, in quanto ministro della Chiesa, nell'amministrazione
del sacramento aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e alle norme
date dalla competente autorità.
Can. 979 - Il
sacerdote nel porre le domande proceda con prudenza e discrezione, avendo riguardo
anche della condizione e dell'età del penitente, e si astenga dall'indagare sul
nome del complice.
Can. 980 - Se il
confessore non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e questi chieda
l'assoluzione, essa non sia negata né differita.
Can. 981 - A
seconda della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto della condizione
del penitente, il confessore imponga salutari e opportune soddisfazioni; il penitente
è tenuto all'obbligo di adempierle personalmente.
Can. 982 - Colui
che confessa d'aver falsamente denunziato un confessore innocente presso
l'autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato contro il
sesto comandamento del Decalogo, non sia assolto se non avrà prima ritrattata
formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne
siano.
Can. 983 - §1. Il
sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito ai
confessore rendere noto anche solo in parte il penitente con parole o in
qualunque altro modo e per qualsiasi causa.
§2. All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti
anche l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia
giunta notizia dei peccati dalla confessione.
Can. 984 - §1. È
affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla
confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di
rivelazione.
§2. Colui che è costituito in autorità ed ha avuto
notizia dei peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento, non può
avvalersene in nessun modo per il governo esterno.
Can. 985 - Il
maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di un altro
istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri
alunni, che dimorano nella stessa casa, a meno che gli alunni in casi
particolari non lo chiedano spontaneamente.
Can. 986 - §1.
Tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono
tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli
a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data
l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro
comodità, giorni e ore.
§2. In caso di urgente necessità ogni confessore è
tenuto all'obbligo di ricevere le confessioni dei fedeli; in pericolo di morte
vi è tenuto qualunque sacerdote.
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