CAPITOLO III
IL PENITENTE
Can. 987 - Il
fedele per ricevere il salutare rimedio del sacramento della penitenza, deve
essere disposto in modo tale che, ripudiando i peccati che ha commesso e avendo
il proposito di emendarsi, si converta a Dio.
Can. 988 - §1. Il
fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i
peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi
mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione
individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame.
§2. Si raccomanda ai fedeli di confessare anche i
peccati veniali.
Can. 989 - Ogni
fedele, raggiunta l'età della discrezione, e tenuto all'obbligo di confessare
fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno.
Can. 990 - Non è
proibito confessarsi tramite l'interprete, evitati comunque gli abusi e gli
scandali e fermo restando il disposto del [link] can. 983,
§2.
Can. 991 - È
diritto di ogni fedele confessare i peccati al confessore che preferisce,
legittimamente approvato, anche di altro rito.
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