CAPITOLO IV
LE INDULGENZE
Can. 992 -
L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati,
già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a
determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come
ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro
delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
Can. 993 -
L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla
pena temporale dovuta per i peccati.
Can. 994 - Ogni
fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio
indulgenze sia parziali sia plenarie.
Can. 995 - §1.
Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente
quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal diritto o è concessa dal
Romano Pontefice.
§2. Nessuna autorità sotto il Romano Pontefice può
comunicare ad altri la facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad
essa concesso espressamente dalla Sede Apostolica.
Can. 996 - §1. È
capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di
grazia almeno al termine delle opere prescritte.
§2. Per lucrare di fatto le indulgenze il soggetto
capace deve avere almeno l'intenzione di acquistarle e adempiere le opere
ingiunte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, a tenore della concessione.
Can. 997 - Per
quanto attiene alla concessione e all'uso delle indulgenze, debbono essere inoltre
osservate le altre disposizioni che sono contenute nelle leggi peculiari della
Chiesa.
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