CAPITOLO I
LA CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO
Can. 999 - Oltre al
Vescovo possono benedire l'olio da usare nell'unzione degli infermi: 1) coloro
che per diritto sono equiparati al Vescovo diocesano; 2) in caso di necessità,
qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del sacramento.
Can. 1000 - §1. Le
unzioni siano compiute accuratamente con le parole, l'ordine e il modo
stabiliti nei libri liturgici; tuttavia in caso di necessità è sufficiente
un'unica unzione sulla fronte, o anche in altra parte del corpo, pronunciando
integralmente la formula.
§2. Il ministro compia le unzioni con la propria mano,
salvo che una grave ragione non suggerisca l'uso di uno strumento.
Can. 1001 - I
pastori d'anime e i parenti degli infermi provvederanno che a tempo opportuno
gli infermi siano alleviati mediante questo sacramento.
Can. 1002 - La
celebrazione comune dell'unzione degli infermi, per più infermi
simultaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben disposti, può
essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo diocesano.
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