CAPITOLO I
CELEBRAZIONE E
MINISTRO DELL'ORDINAZIONE
Can. 1010 -
L'ordinazione si celebri durante la Messa solenne, in giorno di domenica o in
una festa di precetto, ma per ragioni pastorali si può compiere anche in altri
giorni, non esclusi i giorni feriali.
Can. 1011 - §1.
L'ordinazione si celebri generalmente nella chiesa cattedrale; tuttavia per
ragioni pastorali può essere celebrata in un'altra chiesa od oratorio.
§2. All'ordinazione debbono essere invitati i chierici
e gli altri fedeli, affinché vi partecipino nel maggior numero possibile.
Can. 1012 -
Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato.
Can. 1013 - A
nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima non consta del
mandato pontificio.
Can. 1014 - A meno
che dalla Sede Apostolica non sia stata concessa dispensa, il Vescovo
consacrante principale nella consacrazione episcopale associ a sé almeno due
Vescovi consacranti; è però assai conveniente che tutti i Vescovi presenti
consacrino l'eletto insieme ad essi.
Can. 1015 - §1.
Ogni promovendo sia ordinato al presbiterato e al diaconato dal Vescovo proprio
o con le sue legittime lettere dimissorie.
§2. Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non
sia impedito, ordini personalmente i suoi sudditi; non può tuttavia ordinare
lecitamente un suddito di rito orientale, senza indulto apostolico.
§3. Chi può dare le lettere dimissorie per ricevere
gli ordini, può anche conferire personalmente i medesimi ordini, purché sia
insignito del carattere episcopale.
Can. 1016 - Vescovo
proprio, relativamente all'ordinazione diaconale di coloro che intendono essere
ascritti al clero secolare, è il Vescovo della diocesi nella quale il
promovendo ha il domicilio, o della diocesi alla quale il promovendo ha deciso
di dedicarsi; relativamente all'ordinazione presbiterale dei chierici secolari,
è il Vescovo della diocesi nella quale il promovendo è stato incardinato con il
diaconato.
Can. 1017 - Il
Vescovo fuori della propria circoscrizione non può conferire gli ordini, se non
con licenza del Vescovo diocesano.
Can. 1018 - §1.
Possono dare le lettere dimissorie per i secolari: 1) il Vescovo proprio, di
cui al [link] can. 1016; 2) l'Amministratore
apostolico e, con il consenso del collegio dei consultori, l'Amministratore
diocesano; con il consenso del consiglio di cui al [link] can.
495, §2, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico.
§2. L'Amministratore diocesano, il Pro-vicario e il
Pro-prefetto apostolico non concedano le lettere dimissorie a coloro ai quali l'accesso
agli ordini venne negato dal Vescovo diocesano oppure dal Vicario o dal
Prefetto apostolico.
Can. 1019 - §1.
Spetta al Superiore maggiore di un istituto religioso clericale di diritto
pontificio o di una società clericale di vita apostolica di diritto pontificio,
concedere ai propri sudditi, ascritti secondo le costituzioni in modo perpetuo
e definitivo all'istituto o alla società, le lettere dimissorie per il
diaconato e per il presbiterato.
§2. L'ordinazione di tutti gli altri alunni di
qualsiasi istituto o società è retta dal diritto dei chierici secolari,
revocato qualsiasi indulto concesso ai Superiori.
Can. 1020 - Le
lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto prima tutti i
certificati e i documenti, che per diritto sono richiesti a norma dei cann.
[link] 1050 e [link] 1051.
Can. 1021 - Le
lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in comunione con
la Sede Apostolica, eccettuato soltanto, tranne che per indulto apostolico, un
Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo.
Can. 1022 - Il
Vescovo ordinante, ricevute le legittime lettere dimissorie, non proceda
all'ordinazione se non consti chiaramente della sicura attendibilità delle
lettere.
Can. 1023 - Le
lettere dimissorie possono essere revocate o limitate dallo stesso concedente o
dal suo successore, ma una volta concesse non si estinguono venuto meno il
diritto del concedente.
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