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Codice di Diritto Canonico

IntraText CT - Lettura del testo

  • LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
    • PARTE PRIMA I SACRAMENTI
        • TITOLO VI ORDINE (Cann. 1008 – 1054)
          • CAPITOLO II  GLI ORDINANDI
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CAPITOLO II

 GLI ORDINANDI

Can. 1024 - Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile.

Can. 1025 - §1. Per conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del diaconato, si richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a norma del diritto, sia in possesso delle dovute qualità, a giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da alcuna irregolarità e da nessun impedimento e abbia adempiuto quanto previamente richiesto a norma dei cann.  [link] 1033-1039; vi siano inoltre i documenti di cui al  [link] can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui al  [link] can. 1051.

§2. Si richiede inoltre che, a giudizio dello stesso legittimo Superiore, risulti utile per il ministero della Chiesa.

§3. Al Vescovo che ordina un proprio suddito, che sarà destinato al servizio di un'altra diocesi, deve risultare che l'ordinando sarà ad essa assegnato.




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