Articolo 1 - Requisiti negli
ordinandi
Can. 1026 - Chi
viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito
costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa a ricevere gli
ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo dal riceverli.
Can. 1027 - Gli
aspiranti al diaconato e al presbiterato siano formati mediante un'accurata
preparazione, a norma del diritto.
Can. 1028 - Il
Vescovo diocesano o il Superiore competente provvedano che i candidati, prima
che siano promossi a qualche ordine, vengano debitamente istruiti su ciò che
riguarda l'ordine e i suoi obblighi.
Can. 1029 - Siano
promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente giudizio del Vescovo
proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte le
circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la
scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù
e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con
l'ordine che deve essere ricevuto.
Can. 1030 -
Soltanto per una causa canonica, anche occulta, il Vescovo proprio o il
Superiore maggiore competente possono interdire l'accesso al presbiterato ai
diaconi ad esso destinati, loro sudditi, salvo il ricorso a norma di diritto.
Can. 1031 - §1. Il
presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e
posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno
sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al
presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver
compiuto i 23 anni di età.
§2. Il candidato al diaconato permanente, che non è
sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età;
colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età e con il
consenso della moglie.
§3. È diritto delle Conferenze Episcopali stabilire
una norma con cui si richieda un'età più avanzata per il presbiterato e per il
diaconato permanente.
§4. La dispensa dall'età richiesta a norma dei §§1 e
2, che superi l'anno, è riservata alla Sede Apostolica.
Can. 1032 - §1. Gli
aspiranti al presbiterato possono essere promossi al diaconato soltanto dopo
aver espletato il quinto anno del curricolo degli studi filosofico-teologici.
§2. Compiuto il curricolo degli studi, il diacono per un
tempo conveniente, da definirsi dal Vescovo o dal Superiore maggiore
competente, partecipi alla cura pastorale esercitando l'ordine diaconale prima
di essere promosso al presbiterato.
§3. L'aspirante al diaconato permanente non sia
promosso a questo ordine se non espletato il tempo della formazione.
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