Articolo 2 - Requisiti previi
all'ordinazione
Can. 1033 - È
promosso lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il sacramento della sacra
confermazione.
Can. 1034 - §1.
L'aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato se non avrà
ottenuto in antecedenza mediante il rito liturgico dell'ammissione da parte
dell'autorità di cui ai cann. [link] 1016 e
[link] 1019, la ascrizione tra i candidati, fatta
previa domanda, redatta e firmata di suo pugno, accettata per iscritto dalla
medesima autorità.
§2. Non è tenuto a richiedere la medesima ammissione
chi è stato cooptato in un istituto clericale mediante i voti.
Can. 1035 - §1.
Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si
richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia
esercitati per un tempo conveniente.
§2. Tra il conferimento dell'accolitato e del
diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi.
Can. 1036 - Il candidato,
per poter essere promosso all'ordine del diaconato o del presbiterato, consegni
al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente, una dichiarazione,
redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il
sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al
ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso
all'ordine da ricevere.
Can. 1037 - Il
promovendo al diaconato permanente, che non sia sposato, e così pure il
promovendo al presbiterato, non siano ammessi all'ordine del diaconato, se non
hanno assunto, mediante il rito prescritto, pubblicamente, davanti a Dio e alla
Chiesa, l'obbligo del celibato oppure non hanno emesso i voti perpetui in un
istituto religioso.
Can. 1038 - Il
diacono che rifiuta di essere promosso al presbiterato, non può essere impedito
di esercitare l'ordine ricevuto, a meno che non vi sia trattenuto da un
impedimento canonico o da altra grave causa, da valutarsi a giudizio del
Vescovo diocesano o del Superiore maggiore competente.
Can. 1039 - Tutti
coloro che debbono essere promossi a qualche ordine, attendano agli esercizi
spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti
dall'Ordinario; il Vescovo, prima di procedere all'ordinazione, deve accertarsi
che i candidati li abbiano debitamente compiuti.
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