Articolo 3 - Irregolarità e altri
impedimenti
Can. 1040 - Non
siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche
impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia
semplice; non si contrae alcun impedimento all'infuori di quelli elencati nei
canoni che seguono.
Can. 1041 - Sono
irregolari a ricevere gli ordini: 1) chi è affetto da qualche forma di pazzia o
da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato
inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero; 2) chi ha commesso il
delitto di apostasia, eresia o scisma; 3) chi ha attentato al matrimonio anche
soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da
ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il
matrimonio, oppure ha attentato al matrimonio con una donna sposata validamente
o legata dallo stesso voto; 4) chi ha commesso omicidio volontario o ha
procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato
positivamente; 5) chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro
o ha tentato di togliersi la vita; 6) chi ha posto un atto di ordine riservato
a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o
essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena
canonica dichiarata o inflitta.
Can. 1042 - Sono
semplicemente impediti di ricevere gli ordini: 1) l'uomo sposato, a meno che
non sia legittimamente destinato al diaconato permanente; 2) chi esercita un
ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann.
[link] 285 e [link] 286 di
cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e
fatto il rendiconto, è divenuto libero; 3) il neofita, a meno che, a giudizio
dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.
Can. 1043 - I
fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se
ne sono a conoscenza, all'Ordinario o al parroco, prima dell'ordinazione.
Can. 1044 - §1.
Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti: 1) colui che mentre era
impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti
illegittimamente; 2) colui che ha commesso il delitto di cui al
[link] can. 1041, n. 2, se il delitto è pubblico; 3)
colui che ha commesso i delitti di cui al [link] can. 1041 nn.
3, 4,5,6.
§2. Sono impediti di esercitare gli ordini: 1 colui
che, trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti
illegittimamente; 2 colui che è affetto da pazzia o da altre infermità
psichiche di cui al [link] can. 1041, n. 1, fino a
che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del
medesimo ordine.
Can. 1045 -
L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi.
Can. 1046 - Le
irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse
cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti
dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto
l'effetto.
Can. 1047 - §1. La
dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla Sede
Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro
giudiziale.
§2. Ad essa è anche riservata la dispensa dalle
seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere gli ordini: 1) dalle
irregolarità provenienti dai delitti pubblici di cui al
[link] can. 1041, nn. 2 e 3; 2) dall'irregolarità
proveniente da delitto sia pubblico sia occulto di cui al
[link] can. 1041, n. 4; 3) dall'impedimento di cui al
[link] can. 1042, n. 1.
§3. È inoltre riservata alla Sede Apostolica la
dispensa dalle irregolarità nell'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al
[link] can. 1041, n. 3, soltanto nei casi pubblici, e
al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti.
§4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle
irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede.
Can. 1048 - Nei
casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si
tratti delle irregolarità di cui al [link] can. 1041, nn. 3 e
4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o
infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può
esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima
all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.
Can. 1049 - §1.
Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti,
debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la
dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le
irregolarità di cui al [link] can. 1041, n. 4, o le
altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede.
§2. Se si tratta di irregolarità per omicidio
volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei
delitti, per la validità della dispensa.
§3. La dispensa generale dalle irregolarità e dagli
impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini.
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