Articolo 4 - Documenti richiesti e
scrutinio
Can. 1050 - Perché
uno possa essere promosso ai sacri ordini si richiedono i seguenti documenti:
1) certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del
[link] can. 1032; 2) certificato di diaconato
ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato; 3) se si tratta di
promovendi al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e
dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui al [link] can.
1035; ugualmente il certificato della dichiarazione di cui al
[link] can. 1036, e inoltre, se l'ordinando che deve
essere promosso al diaconato permanente è sposato, il certificato di matrimonio
e il consenso della moglie.
Can. 1051 - Per
quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell'ordinando, si
osservino le norme che seguono: 1) vi sia l'attestato del rettore del seminario
o della casa di formazione, sulle qualità richieste per ricevere l'ordine, vale
a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine
ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un
documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica; 2) il Vescovo
diocesano o il Superiore maggiore, perché lo scrutinio sia fatto nel modo
dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle
circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le
pubblicazioni o altre informazioni.
Can. 1052 - §1. Il
Vescovo che conferisce l'ordinazione per diritto proprio, per poter ad essa
procedere deve essere certo che siano a disposizione i documenti dei quali al
[link] can. 1050, che l'idoneità del candidato
risulti provata con argomenti positivi, dopo aver fatto lo scrutinio a norma
del diritto.
§2. Perché il Vescovo proceda all'ordinazione di un
suddito altrui, è sufficiente che le lettere dimissorie riferiscano che gli
stessi documenti sono a disposizione, che lo scrutinio è stato compiuto a norma
del diritto e che consta dell'idoneità del candidato; che se il promovendo è
membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, le
medesime lettere debbono testimoniare inoltre che egli è stato cooptato
definitivamente nell'istituto o nella società e che è suddito del Superiore che
dà le lettere.
§3. Se nonostante tutto ciò il Vescovo per precise
ragioni dubita che il candidato sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo
promuova.
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