TITOLO VII
IL MATRIMONIO (Cann. 1055 –
1165)
Can. 1055 - §1. Il
patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità
di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla
procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da
Cristo Signore alla dignità di sacramento.
§2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un
valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.
Can. 1056 - Le
proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel
matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del
sacramento.
Can. 1057 - §1.
L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato
legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito
da nessuna potestà umana.
§2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà
con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, dànno e accettano
reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.
Can. 1058 - Tutti
possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto.
Can. 1059 - Il
matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto
non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la
competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo
matrimonio.
Can. 1060 - Il
matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere
valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.
Can. 1061 - §1. Il
matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato
consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo
umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il
matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una
sola carne.
§2. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato,
se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario.
§3. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu
celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le
parti non divengano consapevoli della sua nullità.
Can. 1062 - §1. La
promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è
regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale, nel
rispetto delle eventuali consuetudini e leggi civili.
§2. Dalla promessa di matrimonio non consegue l'azione
per esigerne la celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei
danni, se dovuta.
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