CAPITOLO II
GLI IMPEDIMENTI
DIRIMENTI IN GENERE
Can. 1073 -
L'impedimento dirimente rende la persona inabile a contrarre validamente il
matrimonio.
Can. 1074 -
L'impedimento si ritiene pubblico se può essere provato in foro esterno;
altrimenti è occulto.
Can. 1075 - §1.
Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando
il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio.
§2. È pure diritto della sola autorità suprema
stabilire altri impedimenti per i battezzati.
Can. 1076 - È
riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento o che sia
contraria a quelli esistenti.
Can. 1077 - §1.
L'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque
dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio, in un
caso peculiare, ma solo per un tempo determinato, per una causa grave e fin
tanto che questa perduri.
§2. Solo l'autorità suprema della Chiesa può
aggiungere al divieto una clausola dirimente.
Can. 1078 - §1.
L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e
quanti vivono attualmente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di
diritto ecclesiastico, eccetto quelli la cui dispensa è riservata alla Sede
Apostolica.
§2. Gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla
Sede Apostolica, sono: 1) l'impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto
pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto
pontificio; 2) l'impedimento di crimine, di cui al [link] can.
1090.
§3. Mai si dà dispensa dall'impedimento di
consanguineità nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.
Can. 1079 - §1. In
urgente pericolo di morte, l'Ordinario del luogo può dispensare i propri
sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia
dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia
da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e
occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato.
§2. Nelle medesime circostanze di cui al §1, ma solo
nei casi in cui non sia possibile ricorrere neppure all'Ordinario del luogo,
hanno uguale facoltà di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro
legittimamente delegato sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio a
norma del [link] can. 1116, §2.
§3. In pericolo di morte il confessore ha la facoltà
di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori
della confessione sacramentale.
§4. Nel caso di cui al §2, si ritiene impossibile il
ricorso all'Ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o
telefono.
Can. 1080 - §1.
Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze,
e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire il
matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente, hanno
facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccetto quelli di cui al
[link] can. 1078, §2, n. 1, l'Ordinario del luogo e,
purché il caso sia occulto, tutti quelli di cui al [link] can.
1079, §§2-3, alle condizioni ivi determinate.
§2. Tale facoltà vale anche per la convalidazione del
matrimonio, qualora vi sia il medesimo pericolo nell'attesa e manchi il tempo
di ricorrere alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo, relativamente agli
impedimenti da cui questi può dispensare.
Can. 1081 - Il
parroco oppure il sacerdote o il diacono, di cui al [link] can.
1079, §2, informi subito l'Ordinario del luogo della dispensa da essi
concessa in foro esterno; e la medesima sia annotata nel libro dei matrimoni.
Can. 1082 - Se il
rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente, la dispensa da
impedimento occulto concessa nel foro interno non sacramentale, sia annotata
nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; né occorre
altra dispensa per il foro esterno, qualora l'impedimento occulto in seguito
divenisse pubblico.
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