CAPITOLO III
GLI IMPEDIMENTI
DIRIMENTI IN SPECIE
Can. 1083 - §1.
L'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure
compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.
§2. È diritto della Conferenza Episcopale fissare una
età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.
Can. 1084 - §1.
L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da
parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il
matrimonio.
§2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per
dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere
impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.
§3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio,
fermo restando il disposto del [link] can. 1098.
Can. 1085 - §1.
Attenta invalidamente al matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio
precedente, anche se non consumato.
§2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per
qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro
prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo
scioglimento del precedente.
Can. 1086 - §1. È
invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa
cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e
l'altra non battezzata.
§2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo
che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann.
[link] 1125 e [link] 1126.
§3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte
era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve
presumere a norma del [link] can. 1060 la validità
del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata
e l'altra invece non battezzata.
Can. 1087 -
Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri
ordini.
Can. 1088 -
Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto
pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.
Can. 1089 - Non è
possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno
trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la
donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga
spontaneamente il matrimonio.
Can. 1090 - §1.
Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il
coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio.
§2. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra
loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge.
Can. 1091 - §1.
Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli
ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali.
§2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino
al quarto grado incluso.
§3. L'impedimento di consanguineità non si moltiplica.
§4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste
qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualunque grado della linea
retta o nel secondo grado della linea collaterale.
Can. 1092 - L'affinità
nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado.
Can. 1093 -
L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia
stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze
nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e
viceversa.
Can. 1094 - Non
possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel
secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela
legale sorta dall'adozione.
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