CAPITOLO IV
IL CONSENSO
MATRIMONIALE
Can. 1095 - Sono
incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di
ragione; 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i
diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi
essenziali del matrimonio.
Can. 1096 - §1.
Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti
almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la
donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione
sessuale.
§2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.
Can. 1097 - §1.
L'errore di persona rende invalido il matrimonio.
§2. L'errore circa una qualità della persona,
quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che
tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.
Can. 1098 - Chi
celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso,
circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare
gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.
Can. 1099 -
L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del
matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà.
Can. 1100 - Sapere
o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso
matrimoniale.
Can. 1101 - §1. Il
consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni
adoperati nel celebrare il matrimonio.
§2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un
positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento
essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.
Can. 1102 - §1. Non
si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura.
§2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o
presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della
condizione.
§3. Tuttavia non si può porre lecitamente la
condizione di cui al §2, se non con la licenza scritta dell'Ordinario del
luogo.
Can. 1103 - E
invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso
dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia
costretto a scegliere il matrimonio.
Can. 1104 - §1. Per
contrarre validamente il matrimonio è necessario che i contraenti siano
presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite procuratore.
§2. Gli sposi manifestino il consenso matrimoniale con
le parole; se però non possono parlare, lo facciano con segni equivalenti.
Can. 1105 - §1. Per
celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore si richiede: 1) che vi
sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata; 2) che il
procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona
il suo incarico.
§2. Il mandato, perché sia valido, deve essere
sottoscritto dal mandante e inoltre dal parroco o dall'Ordinario del luogo in
cui il mandato viene dato o da un sacerdote delegato da uno di essi, o da
almeno due testimoni; oppure deve essere fatto con documento autentico a norma
del diritto civile.
§3. Se il mandante non sa scrivere, lo si annoti nello
stesso mandato e si aggiunga un altro testimone che firmi egli pure lo scritto;
diversamente il mandato è invalido.
§4. Se il mandante, prima che il procuratore contragga
in suo nome, revoca il mandato o cade in pazzia, il matrimonio è invalido,
anche se lo ignoravano sia il procuratore sia l'altra parte contraente.
Can. 1106 - È
consentito contrarre matrimonio tramite interprete; tuttavia il parroco non vi
assista se non gli consta della fedeltà dell'interprete.
Can. 1107 - Anche
se il matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo di un impedimento o per
difetto di forma, si presume che il consenso manifestato perseveri finché non
consti della sua revoca.
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