CAPITOLO V
LA FORMA DELLA
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Can. 1108 - §1.
Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza
dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato
da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni,
conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le
eccezioni di cui ai cann. [link] 144,
[link] 1112, §1,
[link] 1116 e [link] 1127,
§§2-3.
§2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui
che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la
riceve in nome della Chiesa.
Can. 1109 -
L'Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o decreto siano
stati scomunicati o interdetti o sospesi dall'ufficio oppure dichiarati tali,
in forza dell'ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio
territorio, ai matrimoni non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché
almeno uno di essi sia di rito latino.
Can. 1110 -
L'Ordinario e il parroco personale, in forza dell'ufficio assistono validamente
soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno un contraente sia suddito
nell'ambito della loro giurisdizione.
Can. 1111 - §1.
L'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente
l'ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di
assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio.
§2. Perché sia valida, la delega della facoltà di
assistere ai matrimoni deve essere data espressamente a persone determinate; e
se si tratta di delega speciale, deve essere data anche per un matrimonio
determinato; se poi si tratta di delega generale, deve essere concessa per
iscritto.
Can. 1112 - §1.
Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto
favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà dalla Santa Sede,
può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni.
§2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli
sposi e preparato a compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio.
Can. 1113 - Prima
di concedere la delega speciale, si adempia tutto ciò che stabilisce il diritto
per provare lo stato libero.
Can. 1114 -
L'assistente al matrimonio agisce illecitamente se non gli consti dello stato
libero dei contraenti a norma del diritto e, se è possibile, del permesso del
parroco, ogni volta che assiste in forza della delega generale.
Can. 1115 - I
matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente
ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure,
se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente; con il
permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere
celebrato altrove.
Can. 1116 - §1. Se
non si può avere o andare senza grave incomodo dall'assistente competente a
norma del diritto, coloro che intendono celebrare il vero matrimonio, possono
contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni: 1) in
pericolo di morte; 2) al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda
prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.
§2. Nell'uno e nell'altro caso, se vi è un altro
sacerdote o diacono che possa essere presente, deve essere chiamato e
assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la
validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni.
Can. 1117 - La forma
qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti
il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non
separata dalla medesima con atto formale, salve le disposizioni del
[link] can. 1127, §2.
Can. 1118 - §1. Il
matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica e l'altra non cattolica
battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso
dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o
oratorio.
§2. L'Ordinario del luogo può permettere che il
matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente.
§3. Il matrimonio tra una parte cattolica e l'altra
non battezzata potrà essere celebrato in chiesa o in un altro luogo
conveniente.
Can. 1119 - Fuori
del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti
prescritti dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti per legittime
consuetudini.
Can. 1120 - La
Conferenza Episcopale può redigere un proprio rito del matrimonio, che dovrà
essere autorizzato dalla Santa Sede, adeguato alle usanze dei luoghi e dei
popoli conformate allo spirito cristiano, a condizione però che l'assistente al
matrimonio, di persona, chieda e riceva la manifestazione del consenso dei
contraenti.
Can. 1121 - §1.
Celebrato il matrimonio, il parroco del luogo della celebrazione o chi ne fa le
veci, anche se nessuno dei due fu presente, annoti quanto prima nel registro
dei matrimoni i nomi dei coniugi, dell'assistente e dei testimoni, il luogo e
il giorno della celebrazione, secondo le modalità determinate dalla Conferenza
Episcopale o dal Vescovo diocesano.
§2. Ogni volta che il matrimonio viene contratto a
norma del [link] can. 1116, il sacerdote o il
diacono, se fu presente alla celebrazione, altrimenti i testimoni sono tenuti,
in solido con i contraenti, a comunicare quanto prima al parroco o
all'Ordinario del luogo l'avvenuta celebrazione del matrimonio.
§3. Quanto al matrimonio contratto con dispensa dalla
forma canonica, l'Ordinario del luogo che la concesse provveda che dispensa e
celebrazione siano registrate nel libro dei matrimoni sia della curia sia della
parrocchia propria della parte cattolica, il cui parroco eseguì le indagini
sullo stato libero; il coniuge cattolico è tenuto a comunicare quanto prima
all'Ordinario e al parroco di cui sopra l'avvenuta celebrazione del matrimonio,
indicandone anche il luogo nonché la forma pubblica usata.
Can. 1122 - §1. Si
annoti anche l'avvenuta celebrazione del matrimonio nel registro dei
battezzati, in cui è iscritto il battesimo dei coniugi.
§2. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella
parrocchia in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione
trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo
in cui fu amministrato il battesimo.
Can. 1123 - Ogni
volta che un matrimonio o è convalidato per il foro esterno, o è dichiarato
nullo, o viene sciolto legittimamente fuori del caso di morte, deve essere
comunicato al parroco del luogo della celebrazione del matrimonio, perché se ne
faccia la dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati.
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