CAPITOLO VI
I MATRIMONI
MISTI
Can. 1124 - Il
matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella
Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla
medesima con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità
ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere
celebrato senza espressa licenza della competente autorità.
Can. 1125 -
L'Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere
tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti
condizioni: 1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli
di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere
perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; 2) di
queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata
l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della
promessa e dell'obbligo della parte cattolica; 3) entrambe le parti siano
istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono
essere esclusi da nessuno dei due contraenti.
Can. 1126 - Spetta
alla conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte
tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per
cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata.
Can. 1127 - §1.
Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le
disposizioni del [link] can. 1108; se tuttavia la
parte cattolica contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito
orientale, l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria
solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento di un
ministro sacro, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto.
§2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla
osservanza della forma canonica, l'Ordinario del luogo della parte cattolica ha
il diritto di dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però,
dell'Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per la
validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla Conferenza
Episcopale stabilire norme per le quali la predetta dispensa venga concessa per
uguali motivazioni.
§3. È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione
canonica a norma del §1, dar luogo a un'altra celebrazione religiosa del
medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale;
parimenti non si deve fare una celebrazione religiosa in cui l'assistente
cattolico e il ministro non cattolico, celebrando ciascuno il proprio rito,
richiedano insieme il consenso delle parti.
Can. 1128 - Gli
Ordinari del luogo e gli altri pastori d'anime facciano in modo che al coniuge
cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l'aiuto spirituale per
adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l'unione della
vita coniugale e familiare.
Can. 1129 - Le
disposizioni dei cann. [link] 1127 e
[link] 1128 si devono applicare anche ai matrimoni ai
quali si oppone l'impedimento di disparità di culto, di cui al
[link] can. 1086, §1.
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