TITOLO
II
LA
CONSUETUDINE (Cann. 23 – 28)
Can. 23 -
Ha forza di legge soltanto quella consuetudine, introdotta dalla comunità dei
fedeli, che sia stata approvata dal legislatore, a norma dei canoni che
seguono.
Can.
24 - §1. Nessuna consuetudine, che sia
contraria al diritto divino, può ottenere forza di legge.
§2. Né può ottenere forza di legge la
consuetudine contro o fuori del diritto canonico, che non sia razionale; ora la
consuetudine che è espressamente riprovata nel diritto, non è razionale.
Can. 25 -
Nessuna consuetudine ottiene forza di legge, se non sarà stata osservata da una
comunità capace almeno di ricevere una legge, con l'intenzione di introdurre un
diritto.
Can. 26 -
A meno che non sia stata approvata in modo speciale dal legislatore competente,
una consuetudine contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori
della legge canonica, ottiene forza di legge soltanto, se sarà stata osservata
legittimamente per trenta anni continui e completi; ma contro una legge
canonica che contenga la clausola che proibisce le consuetudini future, può
prevalere la sola consuetudine centenaria o immemorabile.
Can. 27 -
La consuetudine è ottima interprete delle leggi.
Can. 28 -
Fermo restando il disposto del can. 5, la consuetudine, sia contro sia al di
fuori della legge, è revocata per mezzo di una consuetudine o di una legge
contraria; ma, se non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le
consuetudini centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le
consuetudini particolari.
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