CAPITOLO VIII
EFFETTI DEL
MATRIMONIO
Can. 1134 - Dalla
valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura
perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i
compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da
uno speciale sacramento.
Can. 1135 -
Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità
di vita coniugale.
Can. 1136 - I
genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le
proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia
morale e religiosa.
Can. 1137 - Sono
legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo.
Can. 1138 - §1. Il
padre è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che si provi il contrario
con argomenti evidenti.
§2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180
giorni dopo la celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello
scioglimento della vita coniugale.
Can. 1139 - I figli
illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia
valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede.
Can. 1140 - I figli
legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in tutto equiparati ai
legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto altro espressamente.
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