CAPITOLO IX
LA SEPARAZIONE
DEI CONIUGI
Articolo 1 - Lo scioglimento del
vincolo
Can. 1141 - Il
matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e
per nessuna causa, eccetto la morte.
Can. 1142 - Il
matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non
battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su
richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse
contraria.
Can. 1143 - §1. Il
matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si
scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo
stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte
non battezzata.
§2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa
se non vuol coabitare con la parte battezzata o non vuol coabitare
pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia stata questa a darle,
dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi.
Can. 1144 - §1.
Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si
deve sempre interpellare la parte non battezzata: 1) se voglia essa pure
ricevere il battesimo; 2) se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente,
senza offesa al Creatore.
§2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il
battesimo; tuttavia l'Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere
che l'interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare
da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da un procedimento almeno
sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile
farla.
Can. 1145 - §1. Di
regola l'interpellazione va fatta per autorità dell'Ordinario del luogo della
parte convertita, e al medesimo Ordinario spetta pure concedere all'altro
coniuge, se mai lo richiede, un intervallo di tempo per rispondere, ammonendolo
tuttavia che, trascorso inutilmente l'intervallo, il suo silenzio verrà ritenuto
come una risposta negativa.
§2. È valida anche l'interpellazione fatta
privatamente dalla stessa parte convertita, che anzi è lecita se non è
possibile osservare la forma sopra stabilita.
§3. In entrambi i casi, l'interpellazione compiuta e
il suo esito devono constare legittimamente nel foro esterno.
Can. 1146 - La
parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica: 1)
se l'altra parte rispose negativamente all'interpellazione, o se questa fu
legittimamente omessa; 2) se la parte non battezzata, già interpellata o no,
prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in
seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando le disposizioni
dei cann. [link] 1144 e
[link] 1145.
Can. 1147 -
Tuttavia l'Ordinario del luogo, per una grave causa, può concedere alla parte
battezzata che usufruisce del privilegio paolino, di contrarre matrimonio con
una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata, ottemperando anche
alle disposizioni dei canoni sui matrimoni misti.
Can. 1148 - §1. Il non
battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il
battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di
esse, può ritenerne una qualsiasi licenziando le altre. Lo stesso vale per la
moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati.
§2. Nei casi di cui al §1, il matrimonio, dopo aver
ricevuto il battesimo, deve essere contratto secondo la forma canonica,
osservando anche, se necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre
disposizioni del diritto.
§3. L'Ordinario del luogo, considerata la condizione
morale, sociale ed economica dei luoghi e delle persone, curi che sia
provveduto sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle altre
licenziate, secondo le norme della giustizia, della carità cristiana e
dell'equità naturale.
Can. 1149 - Il non
battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può
ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della
prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel
frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il
disposto del [link] can. 1141.
Can. 1150 - Nel
dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto.
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