Articolo 2 - La separazione con
permanenza del vincolo
Can. 1151 - I
coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale,
eccetto che ne siano scusati da causa legittima.
Can. 1152 - §1. Per
quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e
premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte
adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la
colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza
coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato
il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.
§2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo
aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro
coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la
convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica
o civile.
§3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria
iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di
separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte
le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a
condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione.
Can. 1153 - §1. Se
uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale
dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune,
dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del
luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa.
§2. In tutti i casi, cessata la causa della
separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia
stabilito diversamente dall'autorità ecclesiastica.
Can. 1154 - Effettuata
la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito
sostentamento e educazione dei figli.
Can. 1155 - Il
coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l'altro coniuge
alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione.
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