CAPITOLO X
CONVALIDAZIONE
DEL MATRIMONIO
Articolo 1 - La convalidazione
semplice
Can. 1156 - §1. Per
la convalidazione di un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente,
si richiede che l'impedimento cessi o che si dispensi da esso, e che rinnovi il
consenso almeno la parte che è consapevole dell'impedimento.
§2. Questa rinnovazione del consenso per diritto
ecclesiastico è richiesta per la validità della convalidazione, anche se
entrambe le parti hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in
seguito.
Can. 1157 - La
rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà per il
matrimonio, che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo
dall'inizio.
Can. 1158 - §1. Se
l'impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le
parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del
[link] can. 1127, §2.
§2. Se l'impedimento non può essere provato, è
sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, e
certamente dalla parte consapevole dell'impedimento, purché l'altra perseveri
nel consenso dato, o da entrambe le parti se l'impedimento è noto ad ambedue.
Can. 1159 - §1. Il
matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso, si convalida se dà il consenso
la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell'altra.
§2. Se il vizio di consenso non può essere provato, è
sufficiente che la parte che non lo aveva dato, lo dia privatamente e in
segreto.
§3. Se il vizio di consenso può essere provato, è
necessario che questo venga dato secondo la forma canonica.
Can. 1160 - Il
matrimonio nullo a causa di un vizio di forma, per diventare valido deve essere
nuovamente contratto secondo la forma canonica, salvo il disposto del
[link] can. 1127, §2.
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